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Dove non serve il Green pass: dal taxi al parrucchiere

Dal 15 ottobre anche nei luoghi di lavoro vigerà l'obbligo di presentare la certificazione verde. Ecco le attività che continueranno a risultare "free".

Dove non serve il Green pass: dal taxi al parrucchiere
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Fra poche ore, precisamente venerdì 15 ottobre 2021, scatterà l'obbligo del Green pass anche sul posto di lavoro, ultimo tassello significativo della lunga lista di attività per cui è prevista la certificazione verde. Con il decreto legge di quasi un mese fa, l'esecutivo ha deciso di estendere l'obbligo anche a tutto l'ambiente lavorativo, sia pubblico che privato, con tanto di linee guida sull'applicazione dei controlli.

Permangono, comunque, alcuni luoghi e attività ancora accessibili senza certificazione verde: vediamo quali sono.

Green pass: ecco dove non serve

Ecco dove non sarà obbligatorio il Green pass dal 15 ottobre:

  • Mezzi pubblici (ma con precise distinzioni): nella fattispecie si potrà viaggiare senza esibire la certificazione verde sui treni regionali e interregionali (eccetto gli Intercity), sui traghetti che collegano località della stessa regione (oppure su quelli che fanno servizio sullo stretto di Messina), sui pullman che collegano non più di due regioni. Via libera anche su autobus, tram, metropolitane e taxi. Diversa invece la situazione per i trasporti a lunga percorrenza dove servirà il Green pass, parliamo di treni come Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, di tutti gli aerei di linea per il trasporto passeggeri, di navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, di autobus adibiti a servizi di trasporto di persone prestati in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti oppure di autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, eccetto quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • consumazione al bancone del bar (anche al chiuso)
  • supermercati
  • farmacie
  • negozi
  • centri commerciali
  • parrucchieri e barbieri
  • alberghi
  • sport all'aperto (comprese le piscine all'aperto)
  • studenti nelle scuole

Per ciò che concerne i servizi estetici e alla persona vi sono specifiche differenze: risultano esclusi dall’obbligo di verifica del green pass i Codici Attività 96.02.02 (centri estetici), mentre sono soggetti all’obbligo di verifica dello stesso green pass tutti i centri benessere (Codice Attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati.

Per le funzioni religiose come messe e processioni non si prevede l'esibizione del certificato verde.

Chi è esente

A non dover sottostare a queste regole sono solamente quei cittadini che risultano esentati dalla vaccinazione per comprovate ragioni di salute, su valutazione del medico (o del pediatra). Non essendo ancora disponibile il vaccino per gli under 12, anch'essi non sono soggetti a limitazioni.

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