Il Canone Rai resta al suo posto. Anche per quest’anno, infatti, in Manovra non è previsto il tanto atteso taglio di una delle gabelle più “odiate” dagli italiani, che anche per il prossimo anno dunque continueranno a pagarlo.
Niente taglio del Canone Rai per i 2026
Va detto che la Manovra deve ancora passare in Parlamento (ma è assai improbabile che si parli di Canone Rai tra gli emendamenti che potrebbero venire presentati) e che nel 2025 non si ricordano grandi promesse sull’argomento.
In particolare la Lega, che ne ha sempre fatto una sua battaglia (anche durante l’ultima campagna elettorale, nel 2022, Matteo Salvini dal palco di Pontida aveva promesso l’abolizione), ha ultimamente dirottato le sue attenzioni su altri temi, la tassazione delle banche in primis.
Dunque, rassegnatevi, anche nel 2026 toccherà pagare il Canone per la televisione pubblica.
Quanto costa e come pagare il Canone Rai nel 2026
Cifre e modalità, dunque, non cambiano. Nel 2024 il Governo Meloni era riuscito ad abbassare l’importo a 70 euro, tornato poi a 90 euro quest’anno. E così sarà anche nel 2026.
E anche le modalità non cambiano: l’addebito sarà direttamente conteggiato a rate nella bolletta dell’energia elettrica.
Una modalità stabilita nel 2016 dall’allora Governo Renzi, con l’obiettivo di contrastare l’evasione della tassa. Ma che nel tempo ha suscitato più di una polemica.
Le associazioni dei consumatori protestano
Una decisione, quella di non toccare l’obolo per la Rai, che ha mandato su tutte le furie le associazioni dei consumatori, che hanno ricordato come spesso l’argomento sia al centro di promesse non mantenute.
Particolarmente duro il commento del Codacons:
“In barba alle tante promesse di ridurre il costo del canone a carico delle famiglie e arrivare al suo progressivo azzeramento, per il 2026 le famiglie continueranno a pagare l’imposta da 90 euro, nonostante i tempi siano oramai maturi per procedere ad una abolizione totale del canone Rai, considerato il nuovo scenario del mercato televisivo italiano e la possibilità per la Rai di concorrere ad armi pari con le altre reti attraverso la raccolta pubblicitaria”.
Canone Rai: le esenzioni
Sono esonerate dal pagamento del canone alcune categorie di cittadini:
- gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8mila euro
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
- coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
Ultrasettantacinquenni con reddito basso
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
In tutti questi casi, chiunque risulti intestatario di un contratto di energia elettrica residenziale deve presentare una richiesta ad hoc (qui trovate il modulo da scaricare e tutte le informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate).
È possibile inoltre richiedere il rimborso nel caso di addebito non dovuto nel corso degli anni passati.
Le richieste di esonero e di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo:Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino(in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Chi non possiede una tv
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
- tramite l’applicazione web
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
- tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).
Cliccate qui per il modulo da scaricare e per le istruzioni per compilarlo.
I diplomatici
Sono esentate dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali anche le seguenti categorie:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Cliccate qui per il modulo da scaricare e per le istruzioni per compilarlo.
Canone Rai: chi può non pagarlo in bolletta
C’è poi chi può chiedere di pagarlo fuori dalla bolletta: si tratta dei pensionati con reddito inferiore a 18.000 euro annui.
Come spiega l’Inps, le trattenute di pagamento avvengono direttamente sulla pensione a partire dal gennaio successivo alla presentazione della domanda.