verso il 15 ottobre

Perché gli avvocati possono andare in Tribunale senza il Green pass?

Negli studi privati valgono le norme per le aziende, mentre a Palazzo di Giustizia non servirà il certificato per non rallentare i procedimenti.

Perché gli avvocati possono andare in Tribunale senza il Green pass?
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Il Green pass obbligatorio sul lavoro entrerà in vigore venerdì 15 ottobre, tra proteste, manifestazioni e dubbi. Ma anche paradossi. Uno di questi è senza dubbio quello che riguarda i Tribunali e gli avvocati.

Green pass: cosa succede in Tribunale

La disciplina per i Tribunali è stata sin dalla gestazione del decreto al centro della discussione. E alla fine è emerso un "compromesso": servirà per i magistrati e i dipendenti della cancelleria e degli uffici, mentre non sarà richiesto agli  utenti  (imputati,  testimoni, coniugi in attesa di divorzio, ma anche gli avvocati). Dovranno invece esibirlo anche i dipendenti delle imprese di pulizie e delle società esterne che lavorano in Tribunale, come avviene per le scuole.

L'esclusione degli avvocati dall'obbligo di certificazione verde in Tribunale viene motivata con la necessità di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti. Se infatti un legale non  provvisto di Green pass non potesse accedere alle aule, si rischierebbe un rallentamento - o l'annullamento - dei procedimenti che sta seguendo, con tutte le evidenti conseguenze del caso. La stessa ragione sta alla base dell'esclusione anche di periti, consulenti e altri ausiliari, oltre naturalmente a imputati e testimoni. 

Ma in studio...

Detto di quello che succederà nei Palazzi di Giustizia, gli avvocati sono al centro di un altro paradosso. Gli studi professionali, come qualsiasi altra attività privata, sono soggetti alla norma sull'obbligo di Green pass. E dunque ci si ritrova nella situazione in cui il certificato serve per lavorare in ufficio ma non per recarsi in Tribunale. Così si esprime in una nota - non senza riservare critiche - anche il Consiglio nazionale forense.

 Le disposizioni introdotte sono formulate (volutamente) in maniera del tutto generica, senza alcuna distinzione tra artigiani, professionisti, piccole, medie e grandi imprese prevedendo l’obbligo di green pass per accedere anche ai luoghi di lavoro del settore privato non solo per i lavoratori dipendenti, ma altresì per "tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni". Gli avvocati sono perciò considerati alla stregua di tutti i lavoratori del settore privato, sebbene occorra valutare la compatibilità degli obblighi introdotti con l’autonomia e l’indipendenza professionale, oltre che con le circostanze del caso concreto.

LA NOTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il titolare dello studio, poi, parrebbe essere considerato anche come datore di lavoro, e dunque deputato al controllo dei dipendenti. 

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