Pubblicato:
ATTIVO DALL'8 GENNAIO
In vigore il decreto: entro quando gli over 50 devono vaccinarsi e chi può essere multato. Il testo
Il documento completo firmato dal presidente Mattarella. Si applica anche a chi compie i 50 anni entro il 15 giugno 2022.
La firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivata nella serata di venerdì 7 gennaio, con la conseguente pubblicazione in Gazzetta ufficiale. E così da sabato 8 gennaio 2022 il nuovo Decreto legge Covid è ufficialmente in vigore. Il tema è - lo sanno anche i sassi - l'obbligo vaccinale per gli over 50.
In vigore il decreto sull'obbligo vaccinale
Non ci sono "sorprese" rispetto alle indicazioni della vigilia, ma alcuni aspetti rimanevano da chiarire, come le sanzioni - sulle quali non sono mancate le polemiche - e le date di partenza.
Vediamo insieme cosa prevede il testo del documento.
- L'obbligo vaccinale si applica dalla data di entrata in vigore del documento (8 gennaio) sino al 15 giugno 2022
- Si applica a tutti i cittadini con più di 50 anni residenti in territorio italiano (stranieri compresi, dunque)
- L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute (leggi qui chi può essere esentato dal vaccino)
- L'obbligo si applica anche a coloro che compiono i 50 anni in una data compresa tra l'8 gennaio e il 15 giugno 2022
- La verifica del possesso del Super Green pass (da vaccinazione o guarigione) sul luogo di lavoro spetta al datore di lavoro nelle modalità già previste per il Green pass base. Rimangono le medesime sanzioni: da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che si presenta senza certificazione, da 400 a 1.000 per il datore che non controlla.
- I lavoratori sprovvisti di Super Green pass sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
- In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi
- L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.
- Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
- L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede mediante la notifica, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.