Interventi multipli, sanatorie, regolarizzazioni: le linee guida del decreto Salva Casa
Ecco i nove punti oggetto del decreto legge: dalle condizioni precedenti alle novità, con relativi chiarimenti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto la guida del vicepremier Matteo Salvini, ha presentato le linee guida interpretative per l'attuazione del decreto legge "Salva Casa". Questo decreto punta a semplificare le procedure edilizie, facilitare la regolarizzazione degli immobili e rendere più accessibili ristrutturazioni, cambi di destinazione d'uso e sanatorie.
Vi spieghiamo tutti i punti, nel dettaglio.
Le principali novità del DL "Salva Casa"
1. Verifica dello stato legittimo degli immobili
Problema precedente: chiunque volesse avviare una pratica edilizia doveva ricostruire tutta la storia dell'immobile, dal momento della costruzione fino all'ultimo intervento eseguito, con una grande perdita di tempo ed energie.
Soluzione del DL "Salva Casa": ora basta ricostruire la storia dell'immobile a partire dall'ultimo intervento approvato, se il Comune ha già verificato la regolarità dei titoli precedenti.
Chiarimenti: le linee guida precisano che la verifica dei titoli precedenti può essere presunta se nella modulistica più recente sono riportati correttamente gli estremi dei titoli passati. Questo agevola i cittadini e riduce i tempi burocratici.
2. Procedure edilizie con finalità multiple
Novità: il DL "Salva Casa" consente di presentare un’unica istanza per più interventi edilizi contemporaneamente, come sanare una difformità e cambiare la destinazione d'uso dell’immobile. Gli uffici comunali valuteranno tutto in un unico procedimento.
Chiarimenti: questa semplificazione può essere applicata a tutte le trasformazioni edilizie previste dal decreto.
3. Sanatoria per piccole difformità su immobili vincolati
Problema precedente: non era possibile sanare difformità, anche minime, su immobili vincolati.
Soluzione: ora è consentita la presentazione di un’istanza di compatibilità paesaggistica, anche in caso di aumenti di volumi o superfici, con tempi certi e il meccanismo del silenzio-assenso.
Chiarimenti: le linee guida stabiliscono che la procedura deve essere applicata da tutti gli enti preposti senza eccezioni.
4. Regolarizzazione delle varianti edilizie antecedenti il 1977
Problema precedente: non esisteva una procedura per regolarizzare varianti effettuate su immobili costruiti prima del 30 gennaio 1977.
Soluzione: ora è possibile sanare queste difformità presentando una SCIA in sanatoria e pagando una sanzione.
Chiarimenti: non è necessaria la verifica della conformità urbanistica delle varianti, e la sanzione varia da 1.032 a 10.328 euro.
5. Nuove tolleranze edilizie
Novità: gli scostamenti costruttivi fino al 6% (a seconda della superficie dell'immobile) non costituiscono più violazione edilizia e, per gli immobili vincolati, non richiedono autorizzazione paesaggistica.
6. Sanzioni per le nuove sanatorie
Novità: le sanzioni variano in base all'aumento del valore dell'immobile e alla conformità dell’intervento:
-Doppia conformità attenuata: da 1.032 a 10.328 euro.
-Doppia conformità tradizionale: da 516 a 5.164 euro.
Chiarimenti: se il Comune ritiene che l’intervento non abbia aumentato il valore dell’immobile, si applica direttamente la sanzione minima.
7. Semplificazioni per il cambio di destinazione d’uso
Problema precedente: cambiare la destinazione d'uso di un immobile era complicato e soggetto a normative frammentate.
Soluzione: ora è sempre possibile tra categorie funzionali affini (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale e commerciale), salvo specifiche condizioni fissate dai Comuni.
Chiarimenti: le condizioni devono essere definite chiaramente dai Comuni e non possono derivare implicitamente da vecchi strumenti urbanistici.
8. Riduzione degli oneri urbanistici per il cambio di destinazione d’uso
Problema precedente: i cittadini dovevano pagare ingenti somme per gli oneri di urbanizzazione e, in alcuni casi, cedere aree per opere pubbliche.
Soluzione: il DL "Salva Casa" elimina l’obbligo di cedere aree al Comune e riduce i costi per gli oneri di urbanizzazione primaria.
Chiarimenti: l’esonero si applica anche in presenza di disposizioni comunali contrarie.
9. Recupero dei sottotetti
Novità: ora è possibile recuperare i sottotetti a fini abitativi anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e confini, a patto che non si alterino forma e superficie e che non si sopraelevi, salvo autorizzazione regionale.
Chiarimenti: le semplificazioni si applicano in tutte le regioni con normative specifiche sul recupero dei sottotetti.