Ordinanza Coronavirus Lombardia: tutti i chiarimenti della Regione sull'applicazione
Cosa si può fare e cosa no? Nel dettaglio, dai mercati alle sagre, dagli uffici pubblici agli esercizi.
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come "gialle" (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. Ecco nello specifico alcuni chiarimenti utili da parte di Regione Lombardia.
QUI IL TESTO COMPLETO DELL'ORDINANZA
I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.
COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori
restrizioni a livello territoriale.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.
I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Si, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.
CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIU’ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc...) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.
CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
CHI PUO’ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.
COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. È consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.
COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti
limitato.
LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Si.
QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART.101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.
ULTERIORI PRECISAZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
QUALI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.
QUALI ATTIVITA’ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.
L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.