La rivincita delle estetiste: possono riaprire anche in zona rossa
Svolta chiave per i professionisti, che possono risollevare la serranda anche in zona rossa.
Svolta cardine per un settore a lungo penalizzato dalla pandemia: anche le estetiste possono rialzare le serrande dei loro centri e tornare al lavoro nonostante la zona rossa.
Da mesi queste professioniste chiedevano quali fossero le ragioni per cui, nelle zone rosse, fosse imposta la chiusura ai centri estetici, mentre i parrucchieri hanno continuato a lavorare. A sciogliere dubbi e polemiche è arrivata una sentenza del Tar del Lazio: sì all'apertura dei centri estetici nelle zone ad alto rischio contagio, alla faccia, insomma, dei vari Dpcm.
Estetiste aperte in zona rossa: lo ha stabilito il Tar
"Non può essere seguita la difesa erariale laddove afferma che “la cura e il trattamento dei capelli e della barba da parte degli acconciatori corrisponde a un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona ben più essenziale e irrinunciabile rispetto al miglioramento dell’aspetto estetico generale”"
Basterebbero soltanto queste poche righe, scritte nero su bianco nella sentenza del Tar del Lazio in merito alla vicenda relativa alla chiusura dei centri estetici in zona rossa, per rendersi conto della portata di questa vittoria legale. E, invece, i magistrati (presidente Antonio Savo Amodio), dopo aver ascoltato le tesi della ricorrente Confestetica e degli avvocati della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono andati oltre:
"Si tratta, invero, di una opinione che, oltre a non poter assurgere a motivazione di un provvedimento amministrativo, sia perché appunto opinione sia perché comunque postuma rispetto all’atto impugnato, risulta smentita e contraddetta dai precedenti atti della stessa amministrazione".
L’associazione di categoria maggiormente rappresentativa in Italia aveva segnalato la discriminazione con infinite pec alla Presidenza del Consiglio senza però aver mai avuto la benché minima risposta – si legge nel comunicato di Confestetica – Così il 31 dicembre 2020 l’associazione aveva presentato ricorso al Tar, tramite i propri legali Maria Camporesi del foro di Rimini e Ugo de Luca di Roma.
Il ricorso
Il ricorso introduttivo (contro i Dpcm del 3 novembre e del 3 dicembre) è stato dichiarato improcedibile tenuto conto "dell’efficacia ormai spirata", mentre i motivi aggiunti diretti a censurare la medesima misura replicata nel Decreto del 14 gennaio di quest’anno sono stati esaminati e il Tar ha accolto il ricorso, compensando però le spese legali tenuto conto della novità degli argomenti trattati.
"La Presidenza del Consiglio, tramite l’Avvocatura dello Stato, non ha saputo giustificare l’arbitrio, l’eccesso di potere, la discriminazione, l’irrazionalità, l’illogicità e l’illegittimità dei Dpcm che hanno disposto la chiusura dei centri estetici sin dal 3 novembre nelle zone rosse senza alcuna motivazione", si legge ancora nel comunicato di Confestetica.
Gli avvocati delle estetiste, infatti, avevano puntato molto sull’incoerenza e illogicità dei provvedimenti, in quanto nei primi decreti (marzo, aprile e maggio) parrucchieri ed estetiste erano stati messi sullo stesso piano. La situazione era cambiata a novembre, nonostante, come si legge anche nella sentenza, "nelle linee guida stabilite da Inail e dal Cts (Comitato tecnico scientifico) lo scorso 13 maggio, di contro alle scelte poi attuate nei Dpcm, si stabiliva che “l’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale".
Luoghi sicuri
Insomma, ne emergerebbe che nei primi mesi della pandemia i saloni di parrucchieri e barbieri sarebbero stati addirittura meno sicuri dei centri di bellezza. Una valutazione che, in un secondo momento, è stata ribaltata. Ma, come hanno sottolineato i magistrati:
"pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche".