Oltre la burocrazia

Due spose e un camper: odissea per il diritto di residenza senza fissa dimora

Una fotografa, l'altra cantante: la loro casa è su quattro ruote.

Due spose e un camper: odissea per il diritto di residenza senza fissa dimora
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Non è un Paese per spiriti liberi, o almeno così viene da pensare sulla base della storia di Elena e Alessia. Un'odissea burocratica che ha impedito a queste coppia di spose, racconta Prima Treviglio, che per via di un lavoro itinerante hanno scelto di non avere una casa e vivono sul loro camper, di ottenere la residenza senza fissa dimora per via di questa scelta di vita fuori dai canoni ordinari, ma del tutto legale e possibile. Almeno sulla carta.

La residenza senza fissa dimora

Nel settembre 2020 Elena Gatti e Alessia Fabiano hanno avviato presso il Comune di Treviglio la pratica per ottenere la residenza senza fissa dimora, dal momento che hanno scelto di vivere in camper per essere più comode nei numerosi spostamenti richiesti dalle loro attività, essendo rispettivamente una fotografa e una cantante.

Sarebbe dovuto essere un atto più che altro formale, che vanta già un precedente a Treviglio, ma che per la coppia si è presto trasformato in una contesa senza fine. Fra richieste di chiarimenti – anche non dovuti – e inviti a trasferirsi nel campo rom di via Calvenzano, l’Amministrazione comunale e gli uffici hanno infatti tenuto in sospeso le due coniugi per mesi, prima di respingere senza motivazione valida la loro richiesta.

Accolte dal vicino Comune

Nonostante la ferma volontà di far valere i propri diritti, Elena e Alessia hanno deciso, dopo sei mesi di contesa, di alzare bandiera bianca. Troppo impegnativo e lungo intentare un processo contro il Comune. Si sono così rivolte all’ufficio Anagrafe di Arcene, nella bergamasca, per la medesima pratica e con i medesimi documenti e, nell’arco di cinque giorni, hanno ricevuto conferma di esser state registrate come residenti senza fissa dimora, cosa che pareva impossibile fare a Treviglio.

Le due hanno indirizzato anche una lettera aperta al Giornale di Treviglio invitando i trevigliesi a riflettere e “non dare il proprio voto a chi cura più la propria immagine personale che i diritti dei cittadini”.

Cosa dice la legge?

Un Comune può quindi, discrezionalmente, negare il diritto di residenza senza fissa dimora? Come è possibile che in una Comune limitrofo la medesima pratica sia andata liscia e nel giro di pochi giorni si sia riusciti ad ottenere lo status richiesto?

A rispondere al quesito è la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora:

Ricordiamo che il D.M. 6 luglio 2010 (del Ministero dell’Interno), in attuazione alla legge sulla sicurezza pubblica n. 94 del 15 luglio 2009, stabilisce che una volta iscritta una persona nell’anagrafe della popolazione residente, i comuni evidenziano la posizione anagrafica di senza fissa dimora nell’Indice nazionale delle anagrafi (Ina). Tale informazione viene conservata nel Registro delle persone senza dimora di cui è titolare il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell’Interno. Queste azioni consentono di rispondere ad un duplice obiettivo insito nel nostro ordinamento e nella nostra Costituzione: promuovere il legame di ogni cittadino con il territorio e conoscere effettivamente le caratteristiche della popolazione presente sul nostro territorio nazionale.

E ancora:

Gli Uffici Anagrafe devono sapere che non riconoscere la residenza alle persone senza dimora vuol dire:
violare il dovere di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost)
– violare il diritto all’uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost)
– violare il diritto al lavoro (no residenza, no iscrizione Cpi, no p.Iva) (art. 4 Cost)
– violare la libertà personale e dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost)
– violare la libertà di fissare la propria residenza nel territorio dello Stato (art. 16 Cost)
– violare il diritto alla difesa (no residenza, no accesso al gratuito patrocinio) (art. 24 Cost)
– violare il diritto alla salute (art. 32 Cost)
– violare il diritto all’assistenza e alla previdenza sociale (no residenza, no pensione) (art. 38 Cost)
– violare il diritto al voto (no residenza, no circoscrizione elettorale) (art. 48 Cost).

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