Nuove ordinanze regionali

Covid, le regole nella Fase 3: Lombardia, Veneto e Piemonte a confronto

Zaia apre tutto, ma invitando al buonsenso. Più cauti Cirio e Fontana.

Covid, le regole nella Fase 3: Lombardia, Veneto e Piemonte a confronto
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La Fase 3 entra nel vivo: occhi puntati su tre Regioni "sorvegliate speciali" dopo essere state fra le più colpite dall'epidemia di Covid: Piemonte, Lombardia e Veneto. I governatori hanno emanato nuove regole sul territorio decidendo in autonomia cosa riaprire e soprattutto le modalità di fruizione di molti servizi finora non accessibili. Se i governatori Alberto Cirio (Piemonte) e Attilio Fontana (Lombardia) cercano ancora un compromesso tra ripartenza e limitazioni, il Veneto di Luca Zaia opta per una nuova ordinanza "libera tutto", facendo leva sul buonsenso dei cittadini.

Fase 3 in Lombardia: la mascherina resta

Chi sperava di poterla indossare solo nei luoghi al chiuso, come avviene in tutto il resto d’Italia, dovrà sopportare ancora due settimane almeno. Come annunciato dal Presidente della Regione Attilio Fontana, l’obbligo di indossare la mascherina ogni volta che si esce di casa rimarrà fino al 14 luglio. Un obbligo che vale per tutti, tranne che per i bambini sotto i sei anni e per chi sta svolgendo “intensa attività fisica o motoria”, quindi anche se si è da soli e lontani da altre persone.

Dal 10 luglio potranno riaprire discoteche e sale da ballo all’aperto, che dovranno però rispettare regole precise. Tra queste, “al solo fine di definire la capienza massima del locale”, la garanzia di almeno un metro di distanza fra i clienti e almeno due fra chi accede la pista da ballo, il controllo della temperatura in entrata, percorsi separati di ingresso e uscita e la previsione di “un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale”. Quindi, niente balli latino americani e lenti. Ma anche niente consumazioni al banco e disinfezione di tutti gli oggetti e gli spazi. E soprattutto, via alle danze ma solo all’esterno.

Fase 3 in Veneto: "Liberi tutti"

Un provvedimento - entrato in vigore il 27 giugno che avrà validità fino al 10 luglio - che era nell’aria, visto quanto detto già nei giorni scorsi da Zaia. Si tratta di un’ordinanza molto estensiva rispetto alle attuali disposizioni nazionali.

Trasporto pubblico locale a terra e in acqua, diamo a tutto il comparto la capienza da omologazione con obbligo mascherine e igienizzazione. Non si riduce più nulla”.

Chiarisce subito il governatore, e non ci si ferma qui:

Trasporto pubblico non di linea (taxi ad esempio): “Anche qui andiamo con capienza totale prevista da omologazione, sempre con obbligo mascherina. Si liberalizza”.

Sport di contatto e di squadra è autorizzato: “Con minimo senso di responsabilità dei praticanti ovviamente”

Saune aperte al pubblico: Zaia ha scherzato dicendo che con “80-90° copa tuto” (uccide tutto, ndr.). Unica eccezione il bagno turco se in compagnia.

Processioni religiose e manifestazioni con spostamento: “E’ ammesso, vedi cortei e rievocazioni storiche con obbligo distanziamento di almeno un metro o di utilizzo mascherine”.

Attività commerciali nelle area ospedaliere: si riapre tutto dove ci sono esercizi commerciali. “Oggi però sappiamo che gli ospedali dovranno essere solo luoghi di cura”.

Ippodromi: si riapre secondo le linee guida, incluse le aste di cavalli.

Formazione in presenza per dipendenti pubblici e privati: si riparte anche con questi

Non c’è nulla di illegale o avventuroso, base è il Dpcm solo usiamo il buonsenso. Da ordinanza rimangono fuori sostanzialmente i grandi eventi, per mascherine invece la dead line è il 15 luglio quando dovrebbe entrare in vigore nuovo Dpcm”,

ha sottolinato infine il leghista.

Fase 3 in Piemonte: l'ordinanza di Cirio

È stata emanata nella serata di lunedì 29 giugno 2020 una nuova ordinanza della Regione Piemonte che, nel rispetto delle linee guida previste a livello nazionale, autorizza la formazione in presenza in modo più esteso, non solo quindi nel caso dei laboratori o delle altre attività non eseguibili in smart working. In particolare, tutte le attività di formazione (compresa la formazione teorica in aula), i servizi al lavoro e i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani possono essere svolte in presenza, anche in gruppo.

Ma soprattutto, sempre con decorrenza dal 30 giugno 2020, via libera anche ai parchi tematici e di divertimento secondo precise linee guida:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti e, nel rispetto della privacy, mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita e, dove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso e uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone: vietato l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.
  • Rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti.
  • Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
  • In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Tale norma non si applica ai parchi acquatici.
  • Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, audioguide etc.) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
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