Veicoli d'epoca o d’interesse storico e collezionistico? Le caratteristiche
Sono due classificazioni differenti, riservate per vetture che hanno attributi molto diversi, dall’età all’iscrizione al PRA
Veicoli d’epoca o d’interesse storico e collezionistico? Molto spesso i termini si confondono e in parallelo ci sono specifici requisiti che servono per indicare una categoria oppure l’altra. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. In base all’articolo 60 del codice della strada non tutti i veicoli possono essere considerati storici ma soltanto autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e macchine agricole. I veicoli storici sono classificati in veicoli d’epoca e in veicoli di interesse storico e collezionistico.
I veicoli d’epoca
Sono regolati dalla seguente disciplina. Sono destinati alla conservazione in musei o in locali pubblici o privati; non sono adeguati per la circolazione su strada perché non posseggono i requisiti, i dispositivi e gli equipaggiamenti richiesti dalla legge per l'ammissione alla circolazione; sono cancellati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e sono iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri; la loro circolazione è consentita soltanto in occasione di manifestazioni e raduni, con apposite autorizzazioni del Dipartimento per i trasporti terrestri, quali il foglio di via e la targa provvisoria.
I veicoli di interesse storico e collezionistico
Discorso diverso per i veicoli di interesse storico e collezionistico. Questi sono infatti regolati dalla seguente disciplina: sono veicoli costruiti da almeno 20 anni e iscritti in uno dei Registri elencati nell’art. 60 del codice della strada (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI); sono in possesso del Certificato di Rilevanza Storica del veicolo che è una certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione; sono iscritti al PRA; è consentita la loro circolazione su strada ma a condizione che rispettino le prescrizioni dettate per tali veicoli sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici, sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori; sono sottoposti a revisione ogni 2 anni.
La regolamentazione del bollo
Alcuni veicoli storici possono essere esentati dal pagamento della tassa automobilistica (il cosiddetto «bollo») oppure possono ottenere delle riduzioni al ricorrere di determinate condizioni previste dalla legge nazionale o da alcune leggi regionali e provinciali. Che cosa prevede la legislazione nazionale? Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli con più di 30 anni dall’anno di immatricolazione; possono ottenere la riduzione pari al 50% della tassa automobilistica i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni, in possesso del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) rilasciato da uno dei Registri storici di cui all’art. 60 del codice della strada (Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) e con l’aggiornamento della carta di circolazione con l’indicazione del CRS; i veicoli storici per ottenere l’esenzione o la riduzione non devono essere adibiti ad uso professionale.