Proroga revisione auto, il regolamento europeo
Sarà valida per altri sette mesi per i veicoli con scadenza tra l’1 febbraio e il 31 agosto. Ma in Italia…
Proroga revisione auto, si esprime anche l’Europa. I termini per il rinnovo della revisione auto sono stati prorogati. Prima di addentrarci nei meandri dei rinvii va però dato un consiglio: per evitare «ingorghi» e tempi di attesa probabilmente maggiori, chi può segua i termini della naturale scadenza. Detto questo passiamo alla proroga: il Decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti alla revisione.
L’Unione Europea e la proroga revisione auto
Tuttavia il 25 maggio l’Unione Europea ha stilato un nuovo regolamento, andando ad uniformare su tutto il territorio continentale i provvedimenti. Tale novità è stata recepita anche dall’Italia ed è entrata in vigore dal 4 giugno. In sostanza l’UE ha prorogato di sette mesi le revisioni dei veicoli a motore con scadenza tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020 (ossia automobili, veicoli commerciali, rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonnellate, rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate e trattori stradali o motrici). Significa che in questo arco di tempo si potrà viaggiare liberamente sul territorio dell’Unione Europea.
L’armonizzazione con la normativa italiana
Che succede quindi? Tale normativa va armonizzata con quella italiana. Il risultato è il seguente: chi ha un veicolo con revisione scaduta prima di febbraio può circolare solo in Italia fino al 31 ottobre; chi ha un veicolo con revisione scaduta a febbraio può circolare in Italia fino al 31 ottobre, in Europa fino al 30 settembre; chi ha un veicolo con revisione scaduta (o che scadrà) tra l’1 marzo e il 31 agosto può circolare in UE (Italia compresa) per i sette mesi successivi alla scadenza.
Ogni due anni
Va ricordato che la revisione è periodica. La prima deve essere sostenuta quattro anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.