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Mutui casa under 36, arriva la proroga al 30 settembre

La scadenza del 30 giugno è stata posticipata di altri tre mesi

Mutui casa under 36, arriva la proroga al 30 settembre
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Mutui casa under 36, arriva la proroga al 30 settembre. Facciamo chiarezza: in presenza di Isee non superiore ai 40.000 euro, con il Fondo di Garanzia Prima Casa è possibile richiedere un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile ottenendo una garanzia statale per l’80% della quota capitale. La precedenze scadenza era quella del 30 giugno 2023, ora però è arrivata la proroga di tre mesi: lo prevede una norma del decreto sugli Enti pubblici, introdotta durante l’esame alla Camera (con emendamenti di Svp, M5s e Lega) ed ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato.

Mutui casa under 36, arriva la proroga

Il mutuo Under 36, con garanzia all’80% del Fondo di Garanzia Prima casa, ha importo massimo di 250.000 euro ed è finalizzato all’acquisto della prima casa. Possono accedere i giovani under 36 e le giovani coppie che non siano già in possesso di immobili al momento della richiesta. Inoltre, se in un momento successivo all’acquisto verranno eseguiti interventi di riqualificazione energetica, è prevista la possibilità di richiedere uno sconto sul tasso in caso di passaggio in classe energetica A, B o C. Il Mutuo Under 36 è 100% digitale e richiedibile completamente online a partire dalla simulazione della rata.

Le caratteristiche necessarie

Quali sono le caratteristiche necessarie per accedere al Fondo di Garanzia Prima Casa? Coppia coniugata o convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti d’età non superiore ai 35 anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età. I richiedenti – all’atto della presentazione della domanda – non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo, ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.