Unifamiliari e Superbonus, resta il limite del 30% entro il 30 giugno
Niente proroga al 30 settembre (e spostamento al 28 febbraio 2023 per la fine lavori)
Unifamiliari e Superbonus, resta il limite del 30% entro il 30 giugno. Per ora non si cambia: per la fruizione del beneficio del 110% da parte di persone fisiche su edifici unifamiliari resta il vincolo del raggiungimento del 30% di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2022. È quando è emerso pochi giorni fa in Senato, quando è stato approvato il maxi-emendamento che è andato a sostituire il ddl di conversione del Decreto Sostegni-ter. Non accolto dunque l’emendamento che chiedeva una proroga al 30 settembre 2022 per realizzare almeno il 30% dei lavori e in seguito approfittare del Superbonus (con spostamento della deadline al 28 febbraio 2023). In sostanza se, in caso di unifamiliari, entro giugno non si arriverà al 30%, allora si potrà dire addio alla maxi-agevolazione fiscale così come l’abbiamo conosciuta finora.
Unifamiliari e Superbonus, una scelta precisa
Ora si attende la conferma della Camera attesa a mettere l’ultima parola. E più in generale il via libera definitivo sul ddl di conversione del Sostegni-ter. Perché tante questioni sulle unifamiliari? Analizzando i dati emerge che sono proprio i proprietari di questa tipologia di abitazioni ad accedere al Superbonus. Che significa allora? Pare che si tratti di una precisa scelta da parte del Governo, da un lato per tagliare i costi, dall’altra per incentivare gli interventi sui condomini, eccessivamente energivori. Insomma, il limite del 30% resta al 30 giugno. A questo punto è bene capire come calcolare tale percentuale: se ci sono interventi plurimi agevolati con differenti bonus edilizi, il 30% deve essere calcolato sull’intervento complessivamente considerato e non solo sulle lavorazioni agevolate con il Superbonus.
Le scadenze attuali
In mezzo a tutta questa confusione, ai continui cambiamenti normativi e alle proposte di emendamento che poi non si concretizzano, è bene fare chiarezza. Attualmente la situazione è la seguente (e dovrebbe restare tutto così). Il Superbonus spetta:
fino al 31 dicembre 2025 nelle seguenti misure: 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; 70% per quelle sostenute nel 2024; 65% per quelle affrontate nel 2025. Ciò vale per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
Gli altri termini ultimi
- fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%) per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari. A condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
- fino al 31 dicembre 2023 (sempre con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. A condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.