Superbonus e Agenzia delle Entrate, comunicazioni fino al 15 aprile
C’è ancora tempo per contribuenti e intermediari per la trasmissione delle spese sostenute nel 2020
Superbonus e Agenzia delle Entrate, è arrivato un altro rinvio per le detrazione per gli interventi edilizi. C’è infatti tempo fino al 15 aprile per la comunicazione delle opzioni. Il termine era fissato per il 31 marzo (e in precedenza al 16 marzo). Lo scopo è consentire a contribuenti e intermediari l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020. E di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive.
Superbonus e Agenzia delle Entrate
Con il Provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, da ultimo fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile. Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020. In sostanza, tenuto conto della proroga al 10 maggio del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”, con il Provvedimento in oggetto l’Agenzia concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020.
I destinatari della proroga
I destinatari sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus. O degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”. E che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi. Oppure per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi. O, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.