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Per quali edifici spetta il Superbonus al 110%?

Nel caso di un edificio con un unico proprietario ma più detentori non sarà possibile accedere al Superbonus

Per quali edifici spetta il Superbonus al 110%?
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Per quali edifici spetta il Superbonus? Crescono i dettagli sulla complessa materia rappresentata dalla maxi-agevolazione al 110%. L’ultima novità riguarda il caso di un edificio con un unico proprietario di tutte le unità immobiliari che lo compongono, concesse in locazione o in comodato a più soggetti, i cosiddetti detentori. Bene, in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non si costituisce un condominio. Quindi non si potrà accedere al super incentivo per la riqualificazione energetica. Rientra nei parametri del Superbonus il caso inverso. Ossia diversi proprietari che concedono in locazione o in comodato ad un unico soggetto detentore le loro unità immobiliari. Una volta istituito il condominio si potrà procedere con il tanto discusso 110%. A rendere nota questa importante specifica è stato Enrico Maria Ruffini, ovvero il direttore dell’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una delle domande in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, durante l’audizione sul Superbonus.

Per quali edifici spetta il Superbonus?

Vale la pena dunque di soffermarsi su quanto previsto dalla normativa: come è facile intuire la maxi-agevolazione ha dei vincoli, alcuni di questi legati anche alla tipologia degli edifici. Sostanzialmente si tratta di immobili ad uso abitativo, ma vediamo quali casi rientrano. Iniziamo con le parti comuni di edifici residenziali in condominio, per poi proseguire con gli edifici residenziali unifamiliari e le relative pertinenze. Spazio anche alle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (e relative pertinenze). Rientrano anche le singole unità residenziali (e pertinenze) all’interno di edifici in condominio. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Funzionalmente indipendenti

La circolare 24 dell’Agenzia dell’Entrate contiene poi alcune spiegazioni sui termini utilizzati. Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere. Quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Accesso autonomo

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno». A nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente. Indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

I requisiti d’accesso

In ogni caso per accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare il Decreto Requisiti emanato dal Mise (Ministero dello sviluppo economico). E inoltre devono assicurare complessivamente (sia trainati che trainanti) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se ciò non possibile in quanto l’edificio è già nella penultima (terzultima) classe, sarà necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

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