Le agevolazioni per eliminazione delle barriere architettoniche
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione
Esistono agevolazioni per eliminazione delle barriere architettoniche. Il Superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986. Eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti). Il tetto di spesa è 96mila euro.
Le agevolazioni per eliminazione delle barriere architettoniche
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi. Così come per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari. Così come quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili. Anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.