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I documenti per la cessione del credito: cosa serve?

Dai requisiti soggettivi a quelli dell’immobile oggetti di lavori, passando per gli interventi effettuati e le loro caratteristiche

I documenti per la cessione del credito: cosa serve?
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Quali documenti per la cessione del credito? La grande novità introdotta dal Decreto Rilancio è rappresentata, oltre che dal Superbonus in se stesso, dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (il cosiddetto sconto in fattura). O, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per quest’ultima opzione, la cessione a soggetti terzi, è stata ampliata la platea dei cessionari: è possibile farlo anche verso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nel caso in cui si scegliesse la cessione del credito ad una banca sarebbe necessario preparare una corposa lista di documenti da consegnare all’istituto. Il fai-da-te non è proprio da prendere in considerazione: è fondamentale in tutto e per tutto rivolgersi a professionisti, che sia un architetto o un geometra.

I documenti per la cessione del credito

I tanti documenti necessari si possono raggruppare in diverse macro-aree.

- Titolo di detenzione/possesso dell’immobile: si tratta del documento che attesta la proprietà. Le richieste della banca varieranno in base a chi richiede la cessione, ossia se è il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, ecc.), se è il detentore (locatario o comodatario), se è il familiare convivente del possessore/detentore, il coniuge separato, il convivente di fatto o il futuro acquirente;
- Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio: così facendo si dichiara che le spese sostenute (oppure da sostenere) per i lavori sono (o saranno) a proprio carico;
- Un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio: con questa si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale;

Quello che serve…

- Per chi non è il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento servirà presentare la documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili;
- La terza dichiarazione sostitutiva d’atto notorio è necessaria per certificare l’impegno a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
- Autocertificazione inizio/fine lavori o titolo abilitativo edilizio (se previsto).

Sin qui tutto semplice potremmo dire: si tratta di documenti reperibili abbastanza agevolmente, per cui non è strettamente necessaria la consulenza tecnica. Che però diventa fondamentale per preparare la seconda parte della documentazione, riferita all’immobile e agli interventi effettuati.

Prima dell’inizio dei lavori

- visura catastale;
- APE (Attestato Prestazione Energetica) iniziale;
- autodichiarazione che attesta di non aver usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi dieci anni;
- analisi preventiva e fattibilità (salto di due classi energetiche);
- relazione tecnica ai sensi della legge 10/91;
- dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
- pratica edilizia;
- prospetti in dwg;
- preventivi e/o computi metrici;
- dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
- documentazione fotografica dell’intervento;
- certificazioni dei nuovi serramenti;
- dati e certificati dei nuovi oscuranti;
- schede tecniche dei materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa.

Al primo SAL (Stato Avanzamento Lavori)

- comunicazione inizio lavori;
- preventivi e/computi metrici;
- fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
- documentazione fotografica e SAL;
- asseverazione tecnica;
- ricevuta della presentazione all’Enea dell’asseverazione tecnica;
- visto di conformità rilasciato da una figura abilitata ai sensi delle norme di riferimento;

Alla conclusione dei lavori

- preventivi e/computi metrici;
- dichiarazione di fine lavori;
- APE finale;
- visto di conformità;
- fatture e computi metrici quantità realizzate;
documentazione fotografica fine lavori;
- asseverazione tecnica;
- segnalazione certificata di agibilità (SCA);
- ricevuta della presentazione all’Enea dell’asseverazione tecnica.

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