il nuovo incentivo

Bonus facciate 2020, tutto ciò che serve sapere

L’incentivo riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio: sulla parte anteriore, frontale e principale, e sugli altri lati dello stabile

Bonus facciate 2020, tutto ciò che serve sapere
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Bonus facciate 2020, ecco tutto ciò che serve sapere. La novità assoluta introdotta con l’art. 1 commi 219-224 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 riguarda il "Bonus Facciate 2020". E' un'agevolazione che ha già riscosso numerosi consensi tra gli addetti ai lavori e consiste nella detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Unica condizione richiesta è che gli immobili siano ubicati nelle zone A e B ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 dei centri urbani o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Bonus facciate 2020

Sono pertanto esclusi tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F. Non è previsto un limite di spesa. E il beneficio può essere usufruito da tutti: inquilini e proprietari, residenti e non residenti in Italia, persone fisiche e imprese. Anche questa detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Gli interventi incentivati

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda in pratica tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Quando spetta e quando no

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie, sui pluviali, su parapetti e cornici e per la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Si possono detrarre anche le spese correlate agli interventi. Come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’IVA e l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse come per esempio l’effettuazione di perizie e sopralluoghi o il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Altri casi specifici

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001). Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al Decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla Tabella 2 allegata al Decreto Mise 11 marzo 2008.

Come usufruire della detrazione

I beneficiari al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, devono:
• possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Anche per il "Bonus Facciate 2020" è necessario effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “online”) dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto che ha effettuato i lavori (ditta o professionista).

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