Attestato di Prestazione Energetica, quando è obbligatorio?
Si sta dimostrando molto utile sia per l’acquirente/locatario che così è preliminarmente informato sul consumo energetico del bene che sta trattando, sia per il venditore
L’APE, Attestato di Prestazione Energetica, è il documento che qualifica energeticamente l’edificio attraverso la valutazione dei suoi “consumi” (in analogia a quanto avviene con gli elettrodomestici) sintetizzando con una scala dalla A4 (più efficiente) alla G (meno efficiente) le prestazioni energetiche dell’immobile stesso. E’ un documento informativo che permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata. O che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione. E, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. E' sostanzialmente uno strumento di controllo che ha lo scopo di promuovere una cultura del progettare, costruire, ristrutturare e vivere gli edifici più attenta ai consumi energetici, alla riduzione delle emissioni gas climalteranti e al comfort degli utenti.
L’Attestato di Prestazione Energetica
La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
• nuova costruzione e ampliamenti;
• ristrutturazioni importanti di primo livello;
• ristrutturazioni importanti di secondo livello;
• edifici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 mq.
Per quelli preesistenti invece l’obbligo scatta al momento della compravendita o della locazione dell’unità immobiliare. Anche nei casi di trasferimento di proprietà a titolo gratuito (donazioni in vita) bisogna dotare l’immobile di A.P.E., E’ escluso solo il trasferimento per successione.
L’Attestato si sta dimostrando uno strumento molto utile sia per l’acquirente/locatario. Così è preliminarmente informato sul consumo energetico del bene che sta trattando, sia per il venditore che può aumentarne il valore se l’edificio è inserito nelle classi ad alto risparmio energetico.
Ha una durata di 10 anni
E’ bene ricordarsi poi, che l'Attestato ha la durata di 10 anni. E va aggiornato se l’immobile è sottoposto a lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio nei casi di sostituzione degli infissi, della caldaia oppure tutti i lavori di coibentazione dell’involucro edilizio. Sono esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica e di conseguenza anche dell’obbligo di allegarlo al contratto di locazione o vendita i seguenti immobili: box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un comfort abitativo, i fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq, i ruderi e altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc).
Il “certificatore energetico”
L'A.P.E. deve essere redatto da un “certificatore energetico". Solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra. Per stilarlo bisogna innanzitutto fare una analisi energetica dell'immobile considerando le caratteristiche delle murature, degli infissi, dei consumi, degli impianti per la produzione di acqua calda, di raffrescamento, di riscaldamento degli ambienti. E tener conto della presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L’A.P.E. va conservato con il libretto della caldaia e in caso di trasferimento di proprietà consegnato al nuovo proprietario o al locatario. Il costo di un certificato, come per altri servizi professionali, non è soggetto a tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti. E varia a seconda della città e delle caratteristiche dell'edificio.