La sanzione

Telemarketing, maxi multa (890mila euro) a E.On Energia

Il Garante della privacy intervenuto a seguito del reclamo di due utenti

Telemarketing, maxi multa (890mila euro) a E.On Energia
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Il reclamo di due persone, che hanno lamentato numerose chiamate indesiderate, ha portato a una maxi multa per E.On Energia, sanzionata dal Garante per la Privacy per 890mila euro.

Maxi multa (890mila euro) a E.On Energia

Il Garante per la Privacy ha comminato a E.On Energia spa una sanzione di oltre 890mila euro per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing.

Il procedimento - spiega l'Autorità - nasce dai reclami di due persone che lamentavano la ricezione di numerose chiamate indesiderate e il mancato riscontro alle richieste di esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento.

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Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato, in un caso, che i consensi rilasciati in fase di attivazione delle forniture di luce e gas, erano stati trascritti in maniera errata da un dipendente della società. Errore che ha evidenziato una duplice criticità nei meccanismi di tutela dei dati dei clienti. Da un lato, E.ON non ha introdotto misure idonee a verificare ed assicurare la corrispondenza tra i consensi resi dagli interessati e le informazioni registrate sui sistemi aziendali, ed è così incorsa nella a realizzazione di attività di telemarketing senza un’idonea base giuridica. Dall’altro, è venuta meno agli obblighi di formazione e supervisione dei soggetti incaricati delle attività di telemarketing.

Per quanto riguarda il secondo reclamo, il Garante ha invece accertato l’avvenuta realizzazione di attività di telemarketing mediante l’utilizzo di dati personali raccolti con l’ausilio di un form pubblicato su Facebook nell’ambito di una campagna digital, sebbene l’interessata in questione non avesse mai attivato un account social.

Anche in questo caso, il Garante ha riscontrato che E.ON non effettuava verifiche sulla legittima provenienza dei dati utilizzati per finalità commerciali, né sull’identità dei soggetti che rilasciavano i dati.

Sempre un errore materiale, secondo la società, aveva poi determinato il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti dell’interessata.

Le regole da rispettare

Da ottobre 2024, oltre al Registro delle opposizioni, è in vigore anche il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, che codice introduce pesanti sanzioni o la mancata corresponsione della provvigione per chi fa un contratto senza un contatto legittimo o privo di consenso dell’utente.

Secondo il Codice, le chiamate possono avvenire soltanto in alcuni orari:

  • dalle 9 alle 20 dei giorni feriali;
  • dalle 10 alle 19 il sabato e nei prefestivi;
  • mai di domenica e nei festivi.

Le telefonate inoltre devono giungere solo da numeri identificabili o richiamabili, e le società di telemarketing devono fornire le informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti delle persone contattate, ovvero opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati.

Il Registro pubblico delle opposizioni è invece un servizio istituzionale completamente gratuito per il cittadino, di cui è titolare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Precisamente, l’intestatario può iscrivere tutti i propri numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati. L’iscrizione al RPO impedisce da parte degli operatori il trattamento dei dati personali degli utenti per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

L'iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di  fidelizzazione  della clientela, ecc..

La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”).

Dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

Cosa fare se, nonostante l’iscrizione nel Registro, si ricevono ancora comunicazioni promozionali?

Nel caso in cui, nonostante l'iscrizione al Registro delle opposizioni, riceviate ancora telefonate di telemarketing, è possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile, nella maggior parte dei casi, all’operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, ove noto, al responsabile del trattamento  (il call center, il partner commerciale, l'agente, il fornitore di servizi, ecc.), ai recapiti generalmente indicati nei relativi siti internet, al fine di verificare se sia stato acquisito un eventuale consenso al marketing e di opporsi all’ulteriore ricezione di telefonate indesiderate per finalità promozionali.

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