"Pubblicità"

Stessa visibilità mediatica per sentenze di assoluzione o proscioglimento: la Camera dice sì

Via libera alla Proposta di legge firmata da Costa (Forza Italia) che introduce nuove norme per i media

Stessa visibilità mediatica per sentenze di assoluzione o proscioglimento: la Camera dice sì

Nella giornata di venerdì 29 maggio 2026, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il testo del disegno di legge sulla “Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”, che sancisce l’obbligo di pubblicazione per le sentenze di assoluzione, ma anche per i provvedimenti di archiviazione e di non luogo a procedere.

Stessa visibilità mediatica

Una misura che inserisce l’articolo 144 ter nel Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) e introduce nuove norme per i media relative a un vincolo a tutela della reputazione di una persona interessata da un procedimento penale.

I voti favorevoli sono stati 127, mentre 82 sono state le astensioni.

Il primo firmatario della proposta di legge è stato Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia.

“Il procedimento penale si avvia con le contestazioni e si conclude con la pronuncia di un giudice – ha commentato Costa, come riferito da Il Sole 24 Ore – Pubblicare solo l’accusa, omettendo di pubblicare la sentenza di assoluzione, significa omettere la verità processuale e fornire un’immagine distorta della persona interessata dalla vicenda.

Enrico Costa

Ogni anno 500.000 persone vengono indagate e poi archiviate o assolte in primo grado. Quando si pubblica la notizia di un’indagine bisognerebbe sempre porsi una domanda: e se fosse innocente?”.

Sentenze di assoluzione o proscioglimento

Ma cosa prevede, nel dettaglio, questo disegno di legge?

In sostanza si innesta una nuova disposizione nel Codice della Privacy: su richiesta della persona nei cui confronti sono state pronunciate sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere (provvedimento di archiviazione), il direttore/responsabile di un testata giornalistica (radiofonica, televisiva o online) che ha dato notizia del procedimento penale (o di atti o provvedimenti relativi allo stesso), è tenuto a “dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo“.

Per quanto riguarda lo spazio da riservare a questa circostanza, il testo fa riferimento al concetto di adeguatezza: bisognerà “dare rilievo adeguato allo spazio già riservato al procedimento penale“. In caso di inadempimento, l’interessato può rivolgere una segnalazione al Garante, il quale, nei cinque giorni successivi può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli all’indagato/imputato.

Questo disegno di lege, inoltre, va letto in combinazione con il diritto all’oblio disciplinato dalla riforma Cartabia. Le persone a cui sono arrivati provvedimenti favorevoli possono chiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione su Internet dei dati personali riportati nel provvedimento giudiziario, anche se – allo stesso modo in questi casi – è impossibile stabilire un tempo definito, che dipende sia dalla rilevanza pubblica e mediatica del caso o dei protagonisti, sia dalla fattispecie del reato, in relazione alla sua gravità.

Per fare un esempio, un perfetto sconosciuto condannato per una truffa può sperare di poter beneficiare del diritto all’oblio dopo qualche anno. Per farne un altro invece prendiamo Andrea Sempio e ipotizziamo che l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco venga rinviato a giudizio e che fra qualche anno, nell’ultimo grado di giudizio, venga assolto. Stiamo parlando del caso mediatico che ha avuto più eco nella storia della cronaca nera italiana: Sempio potrà anche chiedere di essere “dimenticato” me è ben arduo che anche fra X anni l’opinione pubblica si sarà dimenticata di lui…