Mobilitazione

Referendum su eutanasia legale: obiettivo 500mila firme raggiunto con un mese e mezzo di anticipo

Obiettivo, una parziale abrogazione del dell'articolo 579 del codice penale, che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per "eutanasia attiva".

Referendum su eutanasia legale: obiettivo 500mila firme raggiunto con un mese e mezzo di anticipo
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L'obiettivo era quello di raggiungere quota 500mila firme entro il 30 settembre 2021: è stato centrato con un mese e mezzo di anticipo.

Con la presentazione di giovedì 17 giugno 2021 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, aveva preso il via la raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale.

L'iniziativa era stata promossa dall'associazione Luca Coscioni, di cui Marco Cappato è tesoriere. Scopo del referendum, come sancito dal testo depositato in Corte di Cassazione il 20 aprile scorso, la parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per "eutanasia attiva".


Partita il referendum sull'eutanasia legale

Attraverso il referendum, il cui testo è stato depositato in Corte di Cassazione il 20 aprile scorso, si vuole puntare ad una parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che impedisce la realizzazione di ciò che comunemente si intende per "eutanasia attiva".

Una sentenza della Corte Costituzionale di due anni fa, tiene fuori due fattispecie di pazienti: chi non è tenuto in vita da sostegni vitali, ad esempio i malati di cancro, e i pazienti che non sono in grado di darsi la morte da soli, perché immobilizzati totalmente e che quindi avrebbero bisogno dell'eutanasia.

Come spiegato dall'associazione Luca Coscioni, in caso di approvazione si passerebbe dal modello della "indisponibilità della vita", sancito dal codice penale del fascismo nel 1930, al principio della "disponibilità della vita" e dell’autodeterminazione individuale, già introdotto dalla Costituzione repubblicana, ma che ora deve essere tradotto in pratica.

Attraverso l'intervento del referendum, l'eutanasia attiva sarebbe consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta, mentre rimarrebbe punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minorenne.

Le reazioni del Comitato promotore

"Nell'esprimere profonda gratitudine per le migliaia di volontarie e volontari che stanno dedicando parte delle proprie vacanze a fornire il servizio pubblico dell'esercizio del diritto al referendum - scrivono in una nota Filomena Gallo e Luca Cappato, a nome del Comitato promotore referendum "Eutanasia legale" - vogliamo sottolineare che la raccolta firme naturalmente prosegue con ancora maggiore forza, con l'obiettivo di raccogliere almeno 750.000 firme entro il 30 settembre in modo da mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta, ritardi della Pubblica amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli. Vogliamo precisare che il referendum è uno strumento legislativo per realizzare riforme con effetto vincolante, non è -né dal punto di vista legale né da quello politico- uno "stimolo" al Parlamento affinché legiferi, né tanto meno un alibi per il Governo e le Regioni per continuare a violare impunemente la legge. A 37 anni dal deposito della prima proposta di legge sull'eutanasia, a prima firma Loris Fortuna, il referendum è lo strumento per abrogare la criminalizzazione del cosiddetto 'omicidio del consenziente' (articolo 579 del codice penale) e rimuovere così gli ostacoli alla legalizzazione dell'eutanasia anche con intervento attivo da parte del medico su richiesta del paziente, sul modello di Olanda, Belgio, Lussemburgo e Spagna, seguendo i principi già stabiliti anche dalla Corte costituzionale tedesca. Se nel frattempo il Parlamento avrà la forza di approvare una legge (come quella ora ferma in Commissione alla Camera) che depenalizzi il cosiddetto 'aiuto al suicidio' (articolo 580 del codice penale), ricalcando la sentenza della Consulta, certamente si tratterà di un passo avanti positivo".

Eutanasia, cosa accade ora in Italia

Ad oggi, nella nostra nazione, l’eutanasia attiva è vietata sia nella versione diretta, ovvero quando il medico somministra il farmaco letale alla persona che ne faccia richiesta, violando quindi l’articolo 579 del codice penale, sia nella versione indiretta, ossia nel caso in cui è qualcun altro a preparare il farmaco che verrà poi assunto in modo autonomo dalla persona. In quest'ultimo caso si incorrerebbe nel reato di istigazione e aiuto al suicidio (articolo 580 del codice penale), fatte salve le cause di esclusione introdotte nel 2019 dalla Consulta.

Per quanto riguarda invece le forme di eutanasia passiva, ossia praticate astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente che soffre di particolari patologie, quest'ultime sono già considerate penalmente lecite, soprattutto nel caso in cui l’interruzione delle cure abbia lo scopo di evitare l’accanimento terapeutico.

L'ambiguità tra forma attiva e passiva/omissiva di eutanasia sta nel fatto che condotte complesse o miste non consentono di distinguere con facilità se si tratti specificatamente o di una o dell'altra e pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure. Da qui - spiega l'associazione - l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta.

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