RIFORMA

Meritocrazia Italia su smart working e sicurezza: dal 7 aprile più sanzioni, ma servono regole che funzionino davvero

Il movimento politico interviene sulle novità normative applicate dal mese di aprile, chiedendo un testo unico, modelli standardizzati e tutele concrete per le imprese

Meritocrazia Italia su smart working e sicurezza: dal 7 aprile più sanzioni, ma servono regole che funzionino davvero

Il lavoro agile costituisce attualmente un elemento strutturale del contesto produttivo sul territorio nazionale. A seguito della massiccia diffusione registrata tra il 2020 e il 2022, tale modalità non rappresenta più una soluzione legata all’emergenza, bensì un sistema ordinario di organizzazione professionale destinato a consolidarsi nel tempo.

La regolamentazione di riferimento è sancita dalla legge numero 81 del 14 giugno 2017, la quale stabilisce come principio cardine la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale anche all’esterno dei locali aziendali. Nello specifico, l’articolo 22 vincola i datori di lavoro a trasmettere un’informativa scritta sui rischi correlati alle attività eseguite in modalità remota. A quasi un decennio dall’introduzione, l’applicazione pratica ha evidenziato forti criticità, riducendo spesso la comunicazione a un mero adempimento formale e standardizzato, privo di reale valenza preventiva. La modalità agile è rimasta prevalentemente esclusa dalla gestione concreta della sicurezza, senza una vera integrazione nel Documento di Valutazione dei Rischi e generando un divario tra diffusione dello strumento ed effettività delle tutele.

L’efficacia del regime sanzionatorio dal 7 aprile

A partire da martedì 7 aprile 2026, lo scenario ha subìto una variazione rilevante. Il vincolo normativo stabilito nel 2017 ha acquisito un’effettiva cogenza: l’omessa trasmissione del documento espone la dirigenza aziendale a gravi sanzioni e responsabilità civili, in particolare nell’eventualità di infortuni o di malattie professionali emerse durante l’attività da remoto.

Il provvedimento non istituisce un nuovo obbligo, ma rende esecutiva una disposizione rimasta lungamente inapplicata. Il mutamento si concentra esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza intervenire sulla qualità strutturale della prevenzione.

Le criticità operative e l’incertezza giuridica per le imprese

L’intervento normativo giunge nel 2026 su un impianto del 2017 senza la previa definizione di strumenti operativi idonei. La legge colpisce la mancata consegna della documentazione ma non certifica il valore qualitativo dei testi, privando i comparti produttivi di standard nazionali di riferimento e alimentando una discrezionalità che accresce l’incertezza normativa.

I confini della responsabilità datoriale rimangono non definiti, specialmente per le prestazioni lavorative svolte all’interno di ambienti domestici o non controllabili. Tale lacuna rischia di generare interpretazioni eccessivamente estensive dell’obbligo di protezione sancito dall’articolo 2087 del Codice Civile, determinando un potenziale incremento del contenzioso giudiziario. In questo contesto, la notifica dei rischi può tramutarsi in uno strumento di pura difesa legale per arginare le responsabilità, piuttosto che agire come misura preventiva. Il quadro complessivo risulta più rigido, ma non necessariamente più sicuro.

Le proposte di Meritocrazia Italia per un intervento strutturale

Al fine di strutturare un impianto efficiente e caratterizzato da certezza legislativa, Meritocrazia Italia ritiene indispensabile l’adozione di misure immediate:

  • Introdurre, entro un limite temporale non superiore a novanta giorni, modelli nazionali obbligatori per l’informativa, differenziati in base al comparto professionale e alle mansioni, provvisti di contenuti minimi vincolanti. Tali schemi devono rappresentare il parametro per valutare la regolarità dell’adempimento, assicurando uniformità applicativa a livello nazionale.

  • Superare l’assetto normativo del 2017 mediante la redazione di una disciplina organica del lavoro agile, allineata alla realtà successiva al 2020, anche attraverso l’emanazione di un apposito testo unico di riferimento.

  • Inserire in modo tracciabile l’attività remota nel Documento di Valutazione dei Rischi, prevedendo una sezione specifica obbligatoria focalizzata sulle criticità della prestazione a distanza, sulle contromisure e sui protocolli di prevenzione.

  • Associare alla comunicazione un piano di formazione reale e periodica, capace di garantire l’effettiva comprensione dei fattori di rischio da parte dei dipendenti. I percorsi formativi devono assumere valore legale nella valutazione della condotta datoriale.

  • Sviluppare supporti tecnici per le piccole e medie imprese tramite piattaforme pubbliche digitali dotate di linee guida e modelli standardizzati, per evitare che l’adeguamento si traduca in un ulteriore onere di carattere burocratico.

  • Definire con esattezza i limiti della responsabilità aziendale nel lavoro agile, fissando parametri normativi che riconoscano l’oggettiva impossibilità di controllo sugli spazi esterni alla sede societaria.

  • Indirizzare l’attività di vigilanza verso la conformità sostanziale e non formale, prevedendo una fase iniziale di accompagnamento e adeguamento assistito per le strutture produttive, riservando le sanzioni ai soli casi di prolungata inadempienza.

Dal 7 aprile 2026 si assiste a una variazione delle sanzioni, ma lo stato qualitativo del sistema rimane invariato. L’azione legislativa giunge a quasi dieci anni dalla norma originaria senza aver strutturato un modello applicabile sul piano pratico, mantenendo aziende e dipendenti in una condizione di precarietà operativa. La sicurezza nei contratti agili non può basarsi sulla produzione di un singolo atto cartaceo né sul mero inasprimento delle pene pecuniarie: il settore necessita di regolamentazioni chiare e responsabilità definite. In assenza di tali presupposti, i datori di lavoro rimarranno esposti a costanti rischi giudiziari e la tutela del personale manterrà una natura esclusivamente formale.