Le condizioni delle strutture carcerarie italiane, per sovraffollamento, vetustà degli edifici e inadeguatezza delle strutture restano difficili, a tratti drammatiche: lo confermano i report del Garante nazionale per i detenuti, lo attesta l’alto numero di suicidi sempre crescente, lo denunciano le associazioni impegnate sul campo. Nessun miglioramento si è registrato sebbene dieci anni fa la Corte EDU abbia sanzionato l’Italia per le condizioni di sovraffollamento con la nota sentenza Torreggiani.
I numeri del sovraffollamento
Al fine di comprendere la gravità dei problemi che attanagliano gli istituti di pena, non può prescindersi dai numeri, costantemente aggiornati dal Garante per i detenuti: a lunedì 25 novembre 2024, il numero delle persone in carcere risulta di 62.410, su una capienza di 51.165 ma su soli 46.771 posti effettivi. Cifre preoccupanti che portano l’indice nazionale di sovraffollamento al 133,44%.
La causa di ciò è da rinvenirsi, come precisa il Garante, nell’inagibilità di diverse camere di pernottamento e in alcuni casi di intere sezioni detentive. Legato al problema del sovraffollamento è quello della invivibilità delle carceri italiane a causa del numero sempre crescente di suicidi: dal rapporto del Garante nazionale per i detenuti, aggiornato alla medesima data del 2024, emerge che si sono registrati 77 suicidi e 19 decessi per cause da accertare (nel 2023 nello stesso periodo i suicidi registrati erano 61).
La situazione nelle carceri minorili non è migliore: si registra un tasso di sovraffollamento del 105,43% (da settembre 2023, anno di approvazione del Decreto Caivano, gli ingressi nelle strutture per minori sono aumentati del 16,4%).
I provvedimenti normativi e il decreto Carceri
All’agosto dello scorso anno risale il decreto Carceri, contenente misure per contrastare il sovraffollamento. Tra i punti principali, la programmata assunzione di mille nuovi agenti penitenziari entro il 2026; le semplificazioni burocratiche per riconoscere ai residenti delle strutture che ne hanno diritto sconti di pena; la predisposizione di misure per permettere a soggetti con tossicodipendenze o disturbi psichici di seguire percorsi di riabilitazione e inserimento in strutture alternative.
Il decreto ha inoltre istituito il Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria incaricato della realizzazione delle opere necessarie per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari con la facoltà di avvalersi di una struttura di supporto di massimo cinque esperti.
Il progetto e gli obiettivi di Meritocrazia Italia
Il progetto di riforma avanzato da Meritocrazia Italia si propone di mettere in rassegna delle soluzioni per sanare le criticità radicate e persistenti delle strutture carcerarie italiane, nonostante le oggettive difficoltà per superare l’emergenza, immaginando soluzioni di breve/medio periodo, per superare la prospettiva carcero-centrica nel lungo periodo e valorizzare al massimo la funzione rieducativa e responsabilizzante del trattamento sanzionatorio.
La responsabilizzazione dovrebbe divenire un percorso necessario, fatto di interessi, progettualità e obiettivi da raggiungere, con lo scopo ultimo di imprimere in ogni ristretto una più accentuata motivazione al cambiamento e maggiori possibilità di reinserimento ma soprattutto di salvaguardarne la dignità insita in ogni persona e che neppure uno stato di detenzione può scalfire.
La percentuale di lavoratori che risultano alle dipendenze di datori di lavoro esterni si attesta al 4%. Per ciò che concerne i soggetti coinvolti in progetti di formazione professionale, la percentuale è pari al 6,8%: è evidente che l’attuale sistema di somministrazione di lavoro, basato sostanzialmente su un’adesione volontaria e sul sistema delle convenzioni con gli istituti di pena, rivela una disomogeneità territoriale e l’insufficienza dei fondi pubblici destinati a copertura di tali spese che insistono esclusivamente sulla finanza pubblica.
Le proposte a breve termine
Pertanto nel breve periodo Meritocrazia Italia propone di:
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riformare l’istituto delle pene sostitutive, con una norma di raccordo, affinché diventino sanzioni vere e proprie per i reati contenuti nelle soglie edittali individuate, commisurate ex ante, da parte del legislatore, al ridotto disvalore di taluni reati a livello generale ed astratto;
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concedere colloqui con i familiari aggiuntivi rispetto a quelli già normativamente previsti per i reclusi che tengono una buona condotta e partecipano attivamente alle attività rieducative. Ciò, infatti, rappresenterebbe per loro un concreto incentivo a tenere un comportamento corretto in carcere (limitando il pericolo di rivolte o liti) e favorirebbe in concreto il raggiungimento della funzione rieducativa della pena, con un impegno reale nelle attività a loro offerte;
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assumere personale esperto in psicologia e psichiatria, che possa, all’occorrenza, offrire sostegno psicologico individuale o di gruppo come strumento utile a diminuire il senso di solitudine permettendo di ascoltare le esperienze degli altri, confrontarsi e trovare supporto;
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seguire la popolazione carceraria, soprattutto i profili più deboli psicologicamente, con sostegno psicoterapeutico anche dopo aver terminato l’espiazione della pena tramite i servizi sociali territoriali.
Gli interventi a medio termine e il reinserimento lavorativo
Parallelamente, nel breve/medio periodo propone di intervenire in chiave progettuale con l’istituzione di centri di servizi nelle carceri anche attraverso la cooperazione tra il DAP, le imprese e le cooperative per la formazione e l’incentivazione della reintegrazione lavorativa dopo il periodo di espiazione della pena attraverso delle Partnership Pubblico-Private e accordi permanenti di rete a livello locale.
In particolare, si propone di:
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durante il periodo di detenzione, salvo che non sussistano elementi di pericolosità sociale, elaborare sia dal primo ingresso un programma personalizzato di reinserimento del singolo istituendo un ufficio ad hoc all’interno di ogni struttura penitenziaria – coordinati a livello centrale da una cabina di regia nazionale – che abbia il compito di curare il piano formativo individuale dell’internato (con riferimento al proprio background personale o in assenza, attivare un vero e proprio percorso di orientamento individuale al lavoro).
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previo coinvolgimento degli enti locali di riferimento, individuare sul territorio aziende o enti in grado di ospitare i profili professionali individuati per lo svolgimento di attività lavorativa diurna la cui retribuzione giornaliera è per la quota del 70% destinata alla copertura delle spese carcerarie quotidiane e per il restante 30% accantonata in un cassetto individuale, che all’esito del periodo di detenzione sarà vincolato nella sua destinazione a sostenere i costi iniziali di vitto e alloggio per il primo semestre di libertà (con devoluzione all’istituto penitenziario in caso di violazione del vincolo di destinazione);
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gli enti coinvolti nello svolgimento del percorso professionale, previa individuazione di agevolazioni fiscali e contributive con riconoscimento di crediti di imposta e/o sgravi contributivi a valore crescente in ragione della durata delle assunzioni (che comunque non concorrerà a formare la base imponibile), saranno chiamate a sottoscrivere con l’ente locale un impegno specifico a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con il soggetto ospitato, destinato a convertirsi in contratto a tempo indeterminato.
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con le risorse recuperate in questo modo, integrate con l’investimento statale, si propone la ristrutturazione ed il potenziamento delle strutture esistenti con la costruzione di maggiori spazi da adibire ad aule scolastiche, biblioteche, spazi comuni, attrezzature sportive.
La riforma del sistema sanzionatorio nel lungo periodo
Nel medio/lungo periodo, si propone di intervenire sul piano legislativo a riscrivere l’intero impianto sanzionatorio raggruppando le sanzioni per famiglie di reati: ad esempio, prevalenza di sanzioni economiche per i reati economici, unitamente a rigorose sanzioni interdittive. Queste ultime infatti, intese come pene principali, hanno dimostrato, in questa famiglia di illeciti e in quelli contro la p.a., una notevole efficacia sia generale che special-preventiva.
Per questi reati, si propone di introdurre un sistema sanzionatorio basato sul sistema delle quote a quantificazione pecuniaria variabile, simile a quello configurato in materia di responsabilità degli enti, in cui il numero di quote è commisurato alla gravità del fatto e all’intensità dell’elemento psicologico, mentre l’entità economica della singola quota è commisurata in ordine alla capacità economica del reo pur sempre con un minimo edittale.
In caso di insolvibilità del condannato, si prevede di convertire la pena pecuniaria principale con il lavoro di pubblica utilità e solo in caso di ulteriore violazione prevedere la sanzione detentiva senza alcuna forma di premialità fino alla fine della sua esecuzione.
Il superamento della risposta carcero-centrica
Il fenomeno del sovraffollamento carcerario non si può rimuovere con provvedimenti clemenziali, volti solo ad aggregare consensi, o con la sola costruzione di nuovi istituti detentivi: la prima è una scappatoia politica e la seconda una iniziativa dispendiosa, non più coerente con il mutato contesto storico e penale al quale la percezione della sanzione deve ispirarsi per poter propagare efficacemente i propri effetti.
La detenzione, infatti, unitamente alle croniche problematiche che presenta il sistema processuale, non esplica più il suo potere deterrente né a livello special-preventivo né su quello general-preventivo. Nella cultura di massa il compendio valoriale è profondamente mutato e il legislatore dovrebbe mostrare quel coraggio necessario anche rispetto a soluzioni inedite che possano portare l’ordinamento a rispondere in modo realmente efficace alle istanze attuali della collettività.