il quadro normativo

Emilia-Romagna, via libera alla legge sul suicidio assistito: è la terza Regione. De Pascale: “Ora legge nazionale”

Il centrodestra denuncia una "fuga in avanti"; intanto il Parlamento resta fermo e nelle altre Regioni avanza un mosaico di leggi, proposte e circolari

Emilia-Romagna, via libera alla legge sul suicidio assistito: è la terza Regione. De Pascale: “Ora legge nazionale”

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato il 23 luglio 2026 la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, diventando la terza Regione italiana a disciplinare le modalità organizzative del percorso, dopo Toscana e Sardegna.

Il progetto per regolamentare il fine vita, che aveva ricevuto il parere favorevole della commissione Sanità il 14 luglio, è stato sostenuto da Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Civici. Hanno votato contro Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Rete civica. Il primo firmatario è il consigliere di Avs Paolo Trande.

Il presidente della Regione Michele de Pascale ha precisato che la norma “non crea nuovi diritti né introduce condizioni diverse” da quelle definite dalla Corte costituzionale. L’obiettivo, ha spiegato, è trasformare quei principi in procedure “obiettive, imparziali e uguali per tutti”. La conclusione politica è netta: “Ora serve una legge nazionale”.

Michele De Pascale
Michele De Pascale

Che cosa cambia in Emilia-Romagna

La legge non amplia le condizioni per accedere al suicidio assistito. Organizza il percorso che il Servizio sanitario regionale deve seguire quando riceve una richiesta.

La valutazione sarà affidata a una Commissione multidisciplinare, denominata CoVam, organizzata per Area vasta e composta da medici palliativisti, anestesisti-rianimatori, medici legali, psichiatri, specialisti della patologia, psicologi, farmacologi o farmacisti e infermieri. Su richiesta del paziente potrà partecipare, con funzioni consultive, anche il medico di famiglia o un professionista di fiducia.

La Commissione dovrà incontrare direttamente la persona, effettuando una prima visita nel luogo in cui si trova, e potrà ascoltare familiari o altre persone da lei indicate. Sarà inoltre acquisito il parere, non vincolante, del Comitato regionale per l’etica clinica.

La procedura sarà gratuita. Il personale coinvolto nella fase esecutiva aderirà su base volontaria e il paziente potrà ritirare la propria richiesta in qualsiasi momento. La legge non stabilisce scadenze numeriche rigide, ma impone tempi compatibili con le condizioni cliniche e vieta ritardi ingiustificati.

Prima di qualsiasi decisione dovranno essere illustrate le alternative terapeutiche, la terapia del dolore, le cure palliative e, quando appropriata, la sedazione profonda continua.

Non è eutanasia

Il suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia non sono la stessa cosa. Nel primo caso è il paziente, dopo le verifiche sanitarie ed etiche, a compiere autonomamente l’atto finale che determina la morte. Nell’eutanasia, invece, il farmaco viene somministrato direttamente da un’altra persona, normalmente un medico.

La legge emiliano-romagnola riguarda soltanto la prima ipotesi. Non modifica il Codice penale e non legalizza l’eutanasia, che continua a non essere ammessa dall’ordinamento italiano.

I quattro requisiti fissati dalla Consulta

Il punto di riferimento rimane la sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, depositata il 22 novembre 2019 dopo la decisione del 25 settembre.

La Consulta stabilì che non è punibile chi aiuta a morire una persona quando sono presenti contemporaneamente quattro condizioni: patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli.

La presenza dei requisiti e le modalità di esecuzione devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario, previo parere del comitato etico competente. La Corte precisò inoltre che il paziente deve essere pienamente informato sulle cure palliative e sulle possibili alternative.

Con la sentenza 135 del 1° luglio 2024, la Consulta ha confermato il requisito del sostegno vitale, ma ne ha chiarito la portata. Possono rientrare nella definizione anche procedure come aspirazione del muco, cateterismo o evacuazione manuale, quando sono indispensabili alla sopravvivenza e la loro interruzione condurrebbe alla morte in breve tempo.

Il confronto politico: diritti contro “fuga in avanti”

Per il centrosinistra la legge colma un vuoto organizzativo e impedisce che l’accesso dipenda dall’azienda sanitaria, dal territorio o dalla necessità di rivolgersi ogni volta a un tribunale.

Le opposizioni contestano invece la scelta di intervenire a livello regionale. Esponenti di Fratelli d’Italia hanno parlato di una “fuga in avanti”, sostenendo che una materia così delicata debba essere regolata dal Parlamento. Il centrodestra ha inoltre chiesto di rafforzare prioritariamente la rete delle cure palliative e le forme di assistenza alle persone più fragili.

L’Associazione Luca Coscioni ha salutato il voto come un risultato ottenuto “a fronte della paralisi del Parlamento”, invitando le altre Regioni a discutere proposte analoghe.

Riavvolgendo il nastro: l’iter italiano

  • Il primo passaggio fondamentale è la legge 219 del 22 dicembre 2017, che disciplina consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. La norma riconosce il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, compresi nutrizione e idratazione artificiali, ma non regola l’assistenza al suicidio.
  • La svolta nasce dal caso di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato nel febbraio 2017. Nel 2018 la Corte costituzionale rilevò un vuoto normativo e concesse al Parlamento un anno per intervenire. Poiché una legge non arrivò, nel 2019 la Consulta individuò direttamente una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio, fissando i quattro requisiti ancora oggi in vigore.
  • Un altro passaggio decisivo è la sentenza 204, depositata il 29 dicembre 2025, sulla legge toscana. La Corte ha riconosciuto che le Regioni possono adottare norme organizzative e procedurali nell’ambito della tutela della salute, anche in assenza di una disciplina nazionale. Non possono però ridefinire i requisiti, modificare l’area della non punibilità, stabilire nuovi livelli essenziali di assistenza o introdurre obblighi che spettano allo Stato. La Consulta ha quindi salvato l’impianto organizzativo della legge toscana, cancellandone però alcune parti, tra cui i termini eccessivamente rigidi e le disposizioni che invadevano competenze statali.
  • Il disegno di legge nazionale presentato dal senatore del Pd Alfredo Bazoli è arrivato nell’Aula del Senato il 3 giugno 2026, ma è stato rinviato alle commissioni Giustizia e Sanità. Al 30 giugno l’esame risultava ancora sospeso in attesa di ulteriori chiarimenti tecnici e finanziari. Il Parlamento continua quindi a discutere diversi testi, senza aver approvato una disciplina organica valida in tutto il Paese.

Le tre Regioni che hanno approvato una legge

La Toscana è stata la prima Regione. Il Consiglio regionale approvò il testo l’11 febbraio 2025. La legge fu promulgata il 14 marzo 2025 come legge regionale n. 16 e pubblicata sul Bollettino ufficiale il 17 marzo. Dopo il ricorso del Governo, la Consulta si è pronunciata il 29 dicembre 2025, riconoscendo la possibilità per le Regioni di organizzare il percorso, ma dichiarando illegittime alcune disposizioni.

La Sardegna è stata la seconda. Il Consiglio regionale approvò la proposta il 17 settembre 2025, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione. La norma fu promulgata il 18 settembre come legge regionale n. 26 e pubblicata sul Buras il 25 settembre 2025. Prevede commissioni multidisciplinari nelle aziende sanitarie e definisce procedure e tempi per le richieste.

Il percorso emiliano-romagnolo è iniziato in commissione nel giugno 2026, ha ottenuto il primo via libera il 14 luglio ed è culminato nell’approvazione definitiva del 23 luglio 2026.

Come sono messe le altre Regioni

Nel resto d’Italia il quadro rimane frammentato. In Veneto, il 16 gennaio 2024, la proposta di iniziativa popolare non superò il voto sull’articolo centrale: il risultato fu 25 a 25 e il testo venne rinviato in commissione. Il voto divise anche il centrodestra, con il presidente Luca Zaia favorevole alla discussione e Fratelli d’Italia e Forza Italia contrari.

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In Friuli-Venezia Giulia, il Consiglio approvò una questione pregiudiziale il 19 giugno 2024, impedendo la discussione della proposta. In Liguria una decisione analoga venne presa il 19 novembre 2024.

Nel Lazio una proposta presentata il 16 novembre 2023 risulta assegnata alle commissioni. In Campania un nuovo progetto è stato depositato il 22 maggio 2026, tenendo conto anche della sentenza costituzionale sulla legge toscana.

In Lombardia non esiste una legge regionale, ma il percorso può comunque essere attivato sulla base delle sentenze della Consulta: nell’aprile 2026 è stato reso noto il secondo caso concluso nella Regione.

La situazione italiana rimane quindi paradossale. Le condizioni fondamentali valgono in tutto il Paese perché derivano dalle sentenze della Corte costituzionale, ma le modalità concrete possono cambiare sensibilmente da una Regione all’altra.