Nuovo cortocircuito nella manovra finanziaria italiana, questa volta legato alla cannabis light.
La vicenda è iniziata con l’emendamento 28.0.1, firmato dal senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, che mirava a rendere nuovamente legale la vendita delle infiorescenze e dei derivati liquidi a basso contenuto di THC (sotto lo 0,5%), destinati al fumo o all’inalazione.
L’emendamento prevedeva anche una maxi-tassazione al 40% sul prezzo di vendita e stabiliva che le modalità di autorizzazione e approvvigionamento sarebbero state definite dall’Agenzia delle Dogane.
Cannabis light: FdI fa marcia indietro
La proposta, tuttavia, si scontrava con la stretta imposta sei mesi fa dal Decreto Sicurezza, che aveva sospeso la coltivazione e la vendita delle infiorescenze. All’interno del partito della premier si sono subito sollevati malumori.
In un primo momento, l’ufficio stampa di FdI ha cercato di giustificare l’iniziativa sottolineando come l’obiettivo fosse “contrastare la diffusione e la vendita di prodotti a base di cannabis light introducendo una super tassazione”, ribadendo che non vi era alcuna volontà di legalizzazione.

Le precisazioni non hanno placato le critiche: l’emendamento è stato ritirato, innescando le reazioni delle opposizioni.
Stefano Patuanelli, capogruppo del M5S, ha parlato di “pagliacci”, mentre Roberto Magi di Più Europa ha definito la situazione “alle comiche”.
Nel frattempo, il lavoro sulla manovra in commissione Bilancio al Senato procede lentamente, con le votazioni destinate a slittare di qualche giorno e i temi concordati tra governo e maggioranza (affitti brevi, Isee, dividendi, compensazione dei crediti) in attesa di essere discussi.
Il confronto con i gruppi politici prosegue sui temi comuni come enti locali, calamità e italiani all’estero, ma rimangono numerosi nodi da sciogliere.
Il limbo giuridico della cannabis light in Italia
Il mercato della cannabis light vive da anni in un limbo giuridico, sospeso tra legislazione e interpretazione giudiziaria. Il Governo ha tentato più volte di imporre un divieto generalizzato basato sul presunto rischio sociale della sostanza. La magistratura, invece, si è orientata su criteri scientifici: la cannabis light è considerata legale se il contenuto di THC non supera lo 0,5% e non produce effetti droganti.
THC e CBD: due sostanze diverse
La differenza tra THC e CBD è cruciale per capire il quadro legale. Il THC è la sostanza psicotropa responsabile degli effetti “sballo” e rientra nelle sostanze vietate. Il CBD, invece, non ha effetti psicotropi, è ansiolitico, antinfiammatorio e viene persino autorizzato dalla WADA per gli atleti.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce il CBD una sostanza sicura e ben tollerata, priva di effetti psicotropi e potenziale di abuso, a differenza del THC. Molti studi indicano potenziali benefici per dolore cronico, infiammazioni, ansia e disturbi del sonno, grazie all’interazione con il sistema endocannabinoide.
Generalmente lievi, includono sonnolenza, stordimento, diarrea, secchezza delle fauci e ipotensione, ma effetti avversi gravi sono rari. L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) evidenzia carenze nei dati su effetti a lungo termine, tossicità epatica, endocrina e riproduttiva, richiedendo ulteriori ricerche.
Cannabis light: definizione legale
La cannabis light comprende varietà di canapa con alto contenuto di CBD e THC minimo. La legge italiana considera non drogante la canapa con THC fino allo 0,5%. Prodotti entro questo limite non producono effetti psicotropi, e la filiera produttiva (agricoltori, trasformatori, negozianti) opera rispettando questi standard.
Il Decreto Sicurezza e i tentativi di divieto
L’articolo 18 del Decreto Sicurezza mirava a vietare l’intera filiera delle infiorescenze, indipendentemente dal contenuto di THC. L’intento dichiarato era “evitare comportamenti a rischio per la sicurezza pubblica”, ma ignorava la distinzione scientifica tra THC e CBD.
L’intervento della magistratura
Quando un prodotto viene sequestrato, il giudice valuta il suo effetto reale. Se il THC è sotto lo 0,5%, il coltivatore o il commerciante viene assolto. La Corte di Cassazione ha chiarito che la legge penale può punire solo sostanze scientificamente dimostrate come droganti. Tuttavia, la vendita rimane penalmente rischiosa, poiché spetta al giudice valutare caso per caso se la sostanza abbia una minima capacità psicotropa.
Vendita al dettaglio e rischio legale
La Corte di Cassazione (sentenza n. 30475/2019) ha stabilito che la legge sulla canapa del 2016 tutela solo la filiera agroindustriale e non la vendita al pubblico di foglie, infiorescenze, oli o resine. Di conseguenza, la cessione di cannabis light può configurare reato di traffico di sostanze stupefacenti (DPR 309/1990), anche se il THC è inferiore allo 0,6%. L’unica deroga è dimostrare l’effettiva assenza di efficacia drogante, un onere difficile da soddisfare.
La giustizia amministrativa e l’UE
Alcune decisioni del TAR del Lazio hanno annullato divieti ministeriali assoluti, richiamando il principio della libera circolazione delle merci secondo l’UE. Una restrizione è legittima solo se scientificamente giustificata per la salute pubblica (TAR Lazio, sent. n. 2616/2023).
Cosa è permesso oggi
Nonostante il divieto di produzione e vendita di infiorescenze introdotto dal decreto Sicurezza (articolo 18), la coltivazione per la produzione di semi, fibre, cosmetici, alimenti e altri usi industriali resta legale. Le varietà ammesse devono avere THC inferiore allo 0,2% o, secondo alcune varietà UE, 0,3%. La filiera legale comprende circa 3.000 aziende e 30.000 posti di lavoro, con oltre 4.000 ettari coltivati in tutta Italia.
Rischi per chi viola le norme
Chi viola i divieti rischia sanzioni penali: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti con pene da 2 a 6 anni, fino a 20 anni in caso di aggravanti. Sono previste anche sanzioni amministrative, come sospensione della patente o del porto d’armi, e aggravanti per cessione a minori o in prossimità di scuole, strutture sanitarie e comunità. I controlli spettano al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.
Molti avvocati e operatori suggeriscono l’uso di test rapidi sul THC per distinguere prodotti leciti da droganti. Ciò permetterebbe di ridurre sequestri, procedimenti giudiziari inutili e di concentrare le risorse della giustizia sul vero narcotraffico, offrendo una soluzione scientifica a un problema politico-legislativo ormai superato dai fatti.