Regole Covid attualmente in vigore in Lombardia: guida completa 2022
Green pass, mascherine e quarantene: tutto ciò che c'è da sapere per non rischiare una multa.
Il Consiglio dei Ministri mercoledì 29 dicembre 2021 ha approvato il nuovo decreto contenente restrizioni per frenare la quarta ondata Covid segnata ora dalla variante Omicron e ha introdotto ulteriori misure urgenti volte al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, prorogando lo stato di emergenza al 31 marzo 2022.
Le regole attualmente in vigore in Lombardia
Come ormai da quasi due anni a questa parte succede, le regole in vigore cambiano con elevata frequenza ed è difficoltoso riuscire a stare al passo con le modifiche: vediamo insieme quindi le norme valide in Lombardia e spiegate sul sito di Regione.
Certificazione verde Covid-19: cos'è, come si ottiene, quando serve
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione viene rilasciata dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale che ha effettuato la vaccinazione. Tale certificazione è disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino interessato. La certificazione ha validità:
- dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il completamento del primo ciclo vaccinale (se sono previste 2 dosi);
- di 6 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo.
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.
Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla data in cui viene attestata la guarigione. E' è rilasciata anche in seguito alla somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, e ha validità dal medesimo giorno della somministrazione.
La certificazione verde relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha la validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare e di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido. La certificazione verde COVID-19 ottenuta mediante l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido non permette di accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il Green pass “rafforzato”.
La Certificazione verde (o Green pass) è richiesta per usufruire di alcuni servizi, compresi quelli di trasporto pubblico regionale e locale, e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive: è possibile consultare l’elenco completo sul sito dgc.gov.it.
Il Decreto-Legge 221/2021 stabilisce inoltre, che il Green pass “rafforzato” è necessario per accedere alle attività qui di seguito indicate.
- dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione
- dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per le seguenti attività:
- piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- centri benessere e centri termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Inoltre dal 30 dicembre 2021 i visitatori potranno accedere a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo muniti di green pass rafforzato e esito negativo di test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso oppure vaccinazione con terza dose.
Le disposizioni non si applicano per i minori di età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Trasporto pubblico e spostamenti
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo dell'80% del totale.
Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo non sia superiore ai 15 minuti.
Dal 6 dicembre 2021 anche per viaggiare sui mezzi di trasporto ferroviario regionale e interregionale nonché di trasporto pubblico locale è necessario essere in possesso del Green pass “base”. Le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022, per accedere ed utilizzare i servizi di traporto pubblico, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Queste regole valgono anche per viaggiare sui treni dell’alta velocità, in aereo e a bordo degli altri mezzi.
Bar e ristoranti
Sono consentite, anche al chiuso, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio.
Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’accesso ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso è consentito soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata” (come previsto dal DL 172/2021 e prorogato dal DL 221/2021).
A partire dal 25 dicembre 2021 anche il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione verde COVID-19 "rafforzata".
Per accedere ai servizi di ristorazione all'interno di alberghi e altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano, è invece sufficiente esibire il Green pass “base”.
Strutture socio-assistenziali
A partire dal 30 dicembre 2021, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i visitatori potranno accedere a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice ( ai sensi dell’articolo 1 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76), solo muniti di green pass rafforzato e esito negativo di test antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’accesso oppure con vaccinazione con terza dose.
Attività culturali, eventi e tempo libero
L’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito fino al 31 marzo 2022, soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata”.
In zona bianca, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata, sia all’aperto che al chiuso.
Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
- negli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali
- nelle sale da concerto
- nelle sale cinematografiche
- nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.
Nei luoghi sopracitati è inoltre vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
Dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 sono vietati:
- le feste, gli eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
- Le attivita' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
A partire dal 10 gennaio 2022, per accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è necessario, essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 "rafforzata".
È possibile svolgere feste private sia all’aperto che al chiuso.
Sono consentite anche le feste successive a cerimonie civili o religiose, purché i partecipanti siano muniti della Certificazione verde "base" (come prescritto dall’art. 9-bis, comma 1, lett. g-bis), del DL 52/2021).
Sono inoltre consentite ma, a partire dal 10 gennaio 2022 (DL 221/2021), solo per chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 "rafforzata":
- le attività dei parchi tematici e di divertimento
- le attività dei centri benessere e termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
- tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi al chiuso, con esclusione dei centri educativi per l’infanzia.
Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Dal 25 dicembre fino al 31 gennaio 2022 sono vietati:
- Feste ed eventi assimilabili;
- i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti;
- sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
È ammessa la presenza di pubblico a tutti gli eventi sportivi e le competizioni, non solo di interesse nazionale.
L’accesso a queste attività è consentito, dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, soltanto a chi è in possesso della Certificazione verde Covid-19 “rafforzata”.
Dal 25 dicembre 2021 e fino al perdurare dello stato di emergenza, il DL 221/2021 introduce l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 negli eventi e nelle competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto e vieta, al chiuso, il consumo di cibi e bevande.
In zona bianca, la capienza complessiva di pubblico, sia per eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di interesse nazionale da CONI e del CIP sia per tutti gli altri eventi e competizioni sportive, non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e non può essere superiore al 60% al chiuso. Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.
Luoghi di culto
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
Misure di protezione e riduzione del contagio
A partire dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 il DL 221/2021 ha introdotto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, anche in zona bianca.
Sempre a partire dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
In tali luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
Permane, sull'intero territorio nazionale, l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private.
All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.
Quando utilizzare la mascherina chirurgica e quando la Ffp2
A partire dal 25 dicembre 2021 è entrato in vigore l'obbligo di indossare la mascherina FFp2 nei messi pubblici, nei locali, nei treni, negli aerei, negli stadi e nei palazzetti, al cine, nei musei e nei teatri. In tutti gli altri luoghi - all'aperto o al chiuso - sarà possibile continuare ad utilizzare la semplice mascherina chirurgica. Perchè questa differenza?
A seconda del tipo di mascherina c'è più o meno rischio di contagio: la FFP2 protegge molto di più rispetto alla chirurgica, motivo che ha spinto a imporre l'obbligo nei luoghi più a rischio poiché maggiormente frequentati.
Quarantena e Super green pass: cosa ha deciso il Governo
I vaccinati con terza dose non dovranno più fare la quarantena, se entrati in contatto con un positivo. Confermato anche in Cdm l'orientamento già delineatosi dopo la Cabina di regia di questo pomeriggio, riunitasi dopo che il Comitato tecnico scientifico aveva soppesato in mattinata le richieste dei governatori delle Regioni, che chiedevano proprio di evitare la quarantena per i vaccinati con booster per non paralizzare le attività produttive.
Più nel dettaglio, ci saranno tre categorie per quanto riguarda la quarantena:
PRIMA CATEGORIA. La quarantena non sarà più obbligatoria per i vaccinati con terza dose booster, ma anche per chi ha fatto la seconda dose da meno di quattro mesi. Dopo cinque giorni di sorveglianza attiva bisognerà fare un tampone: se negativo, si tornerà "liberi".
Ma ovviamente, in caso di sintomi, scatterebbero comunque immediatamente sia quarantena preventiva che tampone di verifica.
Attenzione, nel decreto si dice:
"Ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso".
SECONDA CATEGORIA. Chi ha eseguito l'ultima vaccinazione da più di quattro mesi invece la quarantena dovrà farla, ma non di 7 giorni com'era finora, bensì di "soli" 5 giorni.
TERZA CATEGORIA. Infine chi non è vaccinato dovrà restare in quarantena per 10 giorni.