Con l’avvicinarsi del nuovo anno è tempo di pensare a un altro grande classico. Dopo il Capodanno, infatti, l’attenzione si sposta sui saldi invernali 2026. L’inizio è fissato quasi per tutti sabato 3 gennaio 2026, con durata e modalità differenti a seconda delle singole regioni.
Saldi invernali 2026: date di inizio e fine
In molti li aspettano, per comprare quel maglione di cui hanno bisogno, quei pantaloni che hanno visto in vetrina o quelle scarpe che desiderano da tempo ma che costano un pochino troppo.
Anche per quest’anno ci sarà una data univoca di inizio valida quasi per tutti: si comincia sabato 3 gennaio 2026. Le singole Regioni, come sempre, hanno però la possibilità di cominciare qualche giorno prima o dopo e valutare la durata, con un minimo di 30 e un massimo di 60 giorni a scelta. E le modalità.
Il calendario dei saldi invernali 2026 regione per regione
Il calendario dei saldi invernali 2026 prevede un’unica data per tutte le regioni italiane. La data stabilita è il 3 gennaio 2026. Durata e modalità sono differenti a seconda delle regioni.
Ecco il calendario suddiviso per regione.
- Abruzzo – 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
- Basilicata – 3 gennaio – 1 marzo con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Calabria – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
- Campania – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Emilia Romagna – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Friuli Venezia Giulia – Dal 3 gennaio al 31 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
- Lazio – Dal 3 gennaio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Liguria – Dal 3 gennaio al 16 febbraio per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.
- Lombardia – 3 gennaio – 3 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Marche – Dal 3 gennaio al 1 marzo con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Molise – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi.
- Piemonte – 3 gennaio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Puglia – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
- Sardegna – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.
- Sicilia – Dal 3 gennaio al 15 marzo con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
- Toscana – 3 gennaio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Umbria – 3 gennaio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
- Valle d’Aosta – Dal 2 gennaio al 31 marzo con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
- Veneto – Dal 3 gennaio al 28 febbraio con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
- Trento e Provincia – Per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.
- Alto Adige – Dall’8 gennaio al 5 febbraio: Bolzano e dintorni, Merano e Burgraviato, Valle Isarco, Val Pusteria, Val Venosta (tranne alcune località). Dal 7 marzo al 4 aprile sconti per i prodotti in vendita a: Tires, Castelrotto, Renon, Val Gardena, Marebbe, Alta Badia, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.
Saldi invernali 2026, cosa si deve sapere
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione moda italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base:
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (Art. 129 e ss. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato (art. 135 bis del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo). Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati (artt. 52 e ss. del D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo).
Dalla prova dei capi all’indicazione del prezzo
- Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimessa alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi (Art. 17 bis D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo introdotto dal D.Lgs. n. 26/2023 di recepimento della Direttiva UE «Omnibus»).