Ancora pochi giorni per cancellare i debiti col Fisco: Rottamazione Quater, come fare
L'Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio tutto quello che dovete fare
La data da segnarsi sul calendario è quella di venerdì 30 giugno 2023. Entro quel giorno chi pensa di rientrare nella Rottamazione Quater delle cartelle esattoriali deve presentare le domande. E l'Agenzia di Riscossione, ricordando che è meglio muoversi in anticipo rispetto alla scadenza per evitare i congestionamenti degli ultimi giorni, ha pubblicato anche delle Faq per spiegare nel dettaglio chi ne ha diritto.
Rottamazione Quater delle cartelle: c'è tempo sino al 30 giugno
Coloro che aderiscono alla rottamazione dei debiti in riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 dovranno versare solo l'importo del debito residuo senza le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi e dell'aggio.
Vediamo ora tutte le specifiche sulla vicenda.
Qual è l'ambito di applicazione della definizione agevolata
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui
all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quali debiti rientrano nella definizione agevolata
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
Quali debiti non rientrano nella definizione agevolata
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), oltre ai carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022, i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.
E' necessario fare richiesta di adesione alla definizione agevolata?
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia
delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
Come presentare la domanda di adesione
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
- in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
Cosa succede dopo la presentazione della domanda
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Devo pagare in un'unica soluzione o posso rateizzare?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
Come pagare le somme dovute
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul conto corrente;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
▪ sportelli bancari;
▪ uffici postali;
▪ home banking;
▪ ricevitorie e tabaccai;
▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
▪ Postamat;
• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
Cosa succede se si salta una rata o si paga in ritardo
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati
a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Se presento la domanda cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall'agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente
Posso inserire nella domanda cartelle per le quali è in corso un contenzioso?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.
Cosa succede ai debiti per i quali c'è una rateizzazione in corso e per i quali si aderisce alla Rottamazione quater?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti
da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Se ho cartelle che potrebbero essere interessate allo stralcio che si concretizzerà il 30 aprile 2023 posso comunque fare domanda?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute.
Gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.
Cosa succede per chi ha ancora in corso un piano di pagamento della Rottamazione ter
La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”.
In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.
Come verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione quater prima di presentare la domanda
E' possibile richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali Spid, Cie e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.
Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”.
Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione.
Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.
Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.
I consigli di Massimo Gervasi
È Massimo Gervasi presidente dell'Associazione delle Partite Iva APIT Italia, a ricordarci di due importanti scadenze fiscali in data 30 giugno.
"Termine di pagamento per le imposte collegate alla dichiarazione dei Redditi. Ricordiamo che la proroga che ha spostato i termini di pagamento al 20 luglio, senza maggiorazioni, riguarda solo i soggetti con Partita IVA rientranti nell'ambito dell'applicazione ISA, nonché i forfettari. Rimangono esclusi invece: tutti coloro che non hanno Partita IVA, oppure tutti i contribuenti con Partita IVA ma per i quali non sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi-compensi superiore al previsto limite di 5 milioni di euro. A questi si aggiungono anche tutti i soggetti che svolgono attività agricole che sono titolari di rendite agricole ai sensi degli articoli 32 e seguenti del testo unico".
"Ricordiamo altresì che sono collegate alla scadenza di pagamento tutta un'altra serie di scadenze, come le addizionali di maggiorazione IRPEF e IRES, la cedolare secca, l'imposta sostitutiva su Capital Gain ed infine il diritto annuale sulle camere di commercio".
La seconda scadenza
Il 30 giugno scade anche la presentazione dell'istanza di rottamazione quater; una scadenza prevista al 30 di aprile poi prorogata al 30 di giugno. Prima data di pagamento utile il primo di ottobre.
"Se l'importo dovuto è importante si rischia di non riuscire ad onorare le scadenze, sarebbe meglio presentare diverse istanze perché nel caso in cui non riuscissi a pagare la rata di una istanza, rimangono in vita tutte le altre. "Ricordo che laddove si decade dalla Rottamazione quater , posso poi presentare un'istanza per ottenere una rateazione ordinaria; ovviamente perdendo tutti i benefici e rimettendo in discussione l'intera quota capitale".