Imprese e Normative

Polizze Catastrofali: Medie Imprese da assicurare entro il 1° ottobre 2025

Parla Silviano Di Pinto, esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”

Polizze Catastrofali: Medie Imprese da assicurare entro il 1° ottobre 2025

Si avvicina il termine ultimo, fissato al 1° ottobre, anche per le medie imprese per adeguarsi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa

I termini per la stipula della polizza sono legati alla dimensione dell’impresa:

– 30 giugno 2025 per le grandi imprese;
– 30 settembre 2025 per le medie imprese;
– 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.

Il provvedimento riporta anche i criteri per individuare la categoria imprenditoriale di appartenenza (piccola, micro, media). Se inizialmente i criteri per l’individuazione della categoria di appartenenza erano quelli previsti dalla direttiva delegata 2023/2775, durante l’iter di conversione questi sono stati modificati con quelli previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE. La Raccomandazione 2003/361/CE definisce i parametri dimensionali delle imprese (micro, piccole, medie) utilizzati per stabilire i termini di scadenza dell’obbligo assicurativo delle polizze catastrofali in Italia.

Per le grandi imprese è invece rimasta la definizione fornita dalla direttiva delegata 2023/2775. In particolare, è considerata grande impresa quella che supera almeno due dei criteri dimensionali previsti nella definizione di media impresa ossia:

  • Occupati ≥ 250 (requisito previsto sia dalla raccomandazione 2003/361/CE che dalla Direttiva 2023/2775);
  • Fatturato > 50 milioni di euro (requisito previsto sia dalla raccomandazione 2003/361/CE che dalla Direttiva 2023/2775);
  • Totale di bilancio > 25 milioni di euro (requisito previsto esclusivamente dalla Direttiva 2023/2775);

Si riporta qui di seguito una tabella comparativa con i diversi criteri previsti dalle due normative:

Importante verificare correttamente il perimetro dimensionale e la Relazione tra imprese: la Raccomandazione 2003/361/CE include criteri per determinare se un’impresa è autonoma, associata o collegata, fattori che influenzano il calcolo dei dati e la relativa Dimensione Aziendale.

Obbligo assicurativo: chi è tenuto a stipulare la polizza

L’obbligo di assicurazione è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023, commi 101-111), ed è rivolto a tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, con sede legale in Italia o con sede legale all’estero aventi stabile organizzazione sul territorio italiano, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione (FAQ MIMIT del 1° aprile 2025). escluse le imprese agricole.
La polizza deve coprire i beni strumentali dell’impresa: terreni, fabbricati (comprese strutture interrate), impianti, macchinari e attrezzature. Deve trattarsi, inoltre, di imprese che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

–          terreni e fabbricati,

–          impianti e macchinario,

–          attrezzature industriali e commerciali.

In caso contrario, l’obbligo assicurativo non sussiste.

Nessuna sanzione pecuniaria, ma ci sono conseguenze nell’erogazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche

Uno degli aspetti più controversi riguarda le sanzioni in caso di mancata stipula. Ad oggi, non è prevista alcuna sanzione pecuniaria o penalità diretta per chi non rispetta l’obbligo. Tuttavia, il comma 102 della Legge 213/2023 stabilisce che l’inadempienza deve essere considerata nell’erogazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. In sostanza, non essere assicurati non comporta una sanzione amministrativa, ma comporta l’esclusione automatica da qualsiasi forma di incentivo finanziato con risorse pubbliche, comprese quelle straordinarie in caso di calamità. Le sanzioni per l’inadempimento, al momento, consistono nell’esclusione da alcuni incentivi di competenza del MIMIT

Al momento, la mancata stipula delle assicurazioni entro i termini di legge comporterà, per chi non si adegua, l’impossibilità di accedere ad alcuni incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy, individuati dal DM 18 giugno 2025 del MIMIT. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

– “Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e DM 9 dicembre 2014);
– “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24 marzo 2022);
– “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)“ (DM 4 gennaio 2021 e DM 30 luglio 2025);
– “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)“ (DM 24 settembre 2014);
– “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11 giugno 2020);
– “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29 ottobre 2020);
– “Mini contratti di sviluppo” (DM 12 agosto 2024);
– “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3 luglio 2015);
– “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13 novembre 2024);
– “Finanziamento di start-up” (DM 11 marzo 2022);
– “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3 marzo 2022).

Il provvedimento del MIMIT che individua gli incentivi preclusi, si ricorda, riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle Imprese e del made in Italy. L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo, essendo in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri (così l’avviso del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 5 agosto 2025).

Lista degli incentivi preclusi da “completare”

Per le domande di agevolazioni (quelle individuate dal MIMIT nel decreto) presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre, quindi, occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.
Peraltro, l’adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Sebbene l’assenza di sanzioni possa rassicurare alcune categorie, il messaggio del legislatore è chiaro: chi non stipula la polizza non sarà penalizzato direttamente, ma sarà tagliato fuori da tutte le opportunità pubbliche di sostegno.

Per le imprese, soprattutto quelle più piccole e potenzialmente esposte ai rischi ambientali, non adeguarsi equivale a rinunciare a una rete di protezione fondamentale, non solo in caso di emergenze, ma anche in occasione di bandi, contributi e misure ordinarie di sostegno.

Per info: direttorelfssrl.it