L'indennità di malattia spetta anche ai pensionati (che lavorano)
I pensionati con un nuovo lavoro dipendente sono tenuti al pagamento dei contributi per la malattie e hanno diritto alla prestazione economica corrispondente.

Anche i pensionati hanno diritto all'indennità di malattia. Stiamo ovviamente parlando di coloro che dopo il pensionamento hanno attivato un nuovo rapporto di lavoro dipendente, protagonisti di un chiarimento con la circolare 57 dell'Inps emessa martedì 11 marzo 2025.
Pensionati e indennità di malattia: cosa cambia
Molte sono state le domande presentate all'Istituto per la previdenza negli ultimi tempi, e così è stato necessario un chiarimento attraverso una circolare (clicca qui per leggere e scaricare il documento).
Di fatto i pensionati con un nuovo lavoro dipendente sono tenuti al pagamento dei contributi per la malattie e, dunque, hanno diritto in caso di malattia alla prestazione economica corrispondente.
La disposizione dell'Inps modifica quanto avvenuto sinora: ai pensionati infatti era negata l'indennità di malattia in quanto "serve a compensare la perdita di guadagno dovuto a un evento morboso, con la previsione di mantenimento, sia pure per un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse, presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di quiescenza”.
Pensionati e lavoro: cosa dice la legge
La circolare dell’11 marzo 2025, cambia invece tutto, anche in virtù delle vigenti disposizioni normative che consentono “ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore”.
Quando spetta la malattia ai pensionati
Sul quando spetta la malattia ai pensionati, è da registrare la specifica del direttore generale dell’Inps Valeria Vittimberga:
“Resta fermo che nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione”.
“L’incompatibilità opera anche tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia (paragrafo 3 della citata circolare n. 95 bis/2006). Peraltro, considerando che la pensione di inabilità di cui agli articoli 2 della legge n. 222/1984 e 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, si specifica che, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene revocata. In tale ipotesi l’interessato perde, infatti, lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore”.