Iper – ammortamento: senza impatto sulla fiscalità differita
La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper-ammortamento come incentivo fiscale agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, confermandone la funzione di sostegno ai processi di innovazione e trasformazione delle imprese.
1) Piano civilistico e piano fiscale: due binari distinti
Sotto il profilo civilistico, l’iper-ammortamento non produce effetti diretti sulla rappresentazione contabile dell’investimento. I beni agevolati:
-
sono iscritti in bilancio al costo storico sostenuto;
-
sono ammortizzati secondo la vita utile e i criteri ordinari;
-
non subiscono maggiorazioni del valore contabile;
-
non generano variazioni delle quote di ammortamento imputate a Conto economico.
L’agevolazione opera, quindi, solo sul piano fiscale, mediante deduzioni extracontabili che si realizzano progressivamente negli esercizi di fruizione.
2) Il dubbio: l’iper-ammortamento genera attività per imposte anticipate?
La dissociazione tra civilistico e fiscale può far sorgere un interrogativo: poiché fiscalmente l’impresa deduce, anno per anno, un importo maggiore rispetto all’ammortamento civilistico, l’imponibile risulta inferiore rispetto allo scenario “ordinario”. Da qui la domanda: tale maggior deduzione integra una differenza temporanea deducibile ai sensi dell’OIC 25, tale da giustificare l’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA)?
3) La risposta dell’impianto OIC 25: conclusione negativa
L’analisi dei principi contabili conduce, tuttavia, a una conclusione netta: non sussistono i presupposti OIC 25 per iscrivere imposte anticipate.
L’OIC 25 definisce le differenze temporanee come scostamenti tra:
-
il valore contabile di un’attività o passività; e
-
il corrispondente valore fiscalmente riconosciuto,
scostamenti che sono destinati a riassorbirsi negli esercizi successivi.
Nel caso dell’iper-ammortamento, questo presupposto non ricorre:
-
il valore civilistico del bene e quello fiscale coincidono, perché l’agevolazione non modifica il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobilizzazione;
-
l’incentivo si realizza tramite una deduzione extracontabile aggiuntiva in dichiarazione, senza generare una divergenza tra valori patrimoniali civilistici e fiscali.
In altri termini, non nasce alcuna differenza temporanea: manca lo “sfasamento” contabile/fiscale che, per sua natura, dovrebbe poi “ribaltarsi” nel tempo.
4) Beneficio permanente, non temporaneo
La maggior deduzione dell’iper-ammortamento non rappresenta un costo civilistico “deducibile più tardi” o “deducibile prima”: è un beneficio fiscale autonomo che si consuma negli esercizi in cui viene fruito.
A fine vita utile del bene, il costo fiscalmente dedotto risulta complessivamente superiore a quello civilistico, senza che si determini un futuro incremento dell’imponibile. Proprio per questo:
-
non esiste un meccanismo di riassorbimento;
-
non si genera una “tassazione differita” futura;
-
l’agevolazione assume natura permanente.
5) Il confronto utile: perdite fiscali riportabili a nuovo
Un termine di paragone spesso richiamato è quello delle perdite fiscali riportabili, che possono generare DTA qualora vi sia ragionevole certezza di futuri imponibili. Ma si tratta di una fattispecie diversa: il beneficio futuro è collegato a un evento economico unitario (la perdita fiscale) cui l’ordinamento attribuisce la possibilità di compensazione negli esercizi successivi.
L’iper-ammortamento, invece, non configura un “diritto fiscale futuro già maturato” al momento dell’investimento: il vantaggio nasce solo con le deduzioni extracontabili anno per anno, ed è subordinato alla permanenza del bene e alle condizioni di fruizione.
6) Cessione anticipata: conferma dell’assenza di un beneficio già acquisito
Un ulteriore elemento di coerenza è dato dalla cessione anticipata del cespite: in tale ipotesi il beneficio viene meno per le annualità residue, confermando che:
-
non esiste un effetto fiscale futuro “cristallizzato” al momento dell’investimento;
-
il beneficio è di competenza dei soli esercizi in cui l’impresa lo utilizza concretamente;
-
non è anticipabile contabilmente tramite DTA.
7) Implicazioni informative: trasparenza in Nota integrativa e riconciliazione fiscale
Se l’iper-ammortamento non genera imposte anticipate, assume però rilievo il profilo informativo: il minor carico fiscale derivante dall’agevolazione non è immediatamente leggibile dal bilancio, perché non transita come rettifica del valore del bene né come variazione dell’ammortamento civilistico.
Pertanto, quando l’effetto è significativo, ai sensi dell’OIC 25 è opportuno (e, di fatto, necessario sul piano della chiarezza informativa) evidenziare l’incidenza dell’iper-ammortamento nella riconciliazione tra onere fiscale teorico e imposte correnti effettive, illustrando le componenti che determinano lo scostamento tra aliquota teorica e tassazione di periodo.
Conclusione
Alla luce dell’OIC 25, l’iper-ammortamento non genera differenze temporanee tra valori civilistici e fiscali e non presenta un meccanismo di riassorbimento futuro: il beneficio ha natura permanente e si manifesta solo negli esercizi di effettiva fruizione. Ne consegue che non sussistono i presupposti per la rilevazione di attività per imposte anticipate; resta centrale, invece, l’esigenza di un’adeguata informativa in sede di riconciliazione dell’onere fiscale.