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Superbonus 110%: la proroga potrebbe interessare solo i condomini e la Lega insorge

La richiesta è di estenderlo anche agli immobili in stato di degrado, i cosiddetti "immobili collabenti". Ma bisogna aspettare la prossima legge di Bilancio.

Superbonus 110%: la proroga potrebbe interessare solo i condomini e la Lega insorge
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Il Superbonus 110 e gli altri bonus edilizi potrebbero essere prorogati nella prossima legge di Bilancio 2022, che il Parlamento dovrà approvare entro fine anno e che entrerà in vigore da gennaio.

AGGIORNAMENTO 20 OTTOBRE 2021 - Cattive notizie dal Cdm di ieri, 19 ottobre 2021 che ha definito la bozza della nuova manovra. Riguardo al Superbonus, la proroga sembra sarà estesa solo ai condomini, a rischio anche la proroga di molti altri bonus edilizi che illustriamo in questo articolo. Ma la partita non è ancora finita e la Lega ha subito dato un'indicazione precisa:

Il Superbonus 110% non è stato ancora prorogato

Nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2021 (Nadef) era stato inserito a settembre solo l'impegno al prolungamento del Superbonus (inclusi il rinnovo del cosiddetto "sconto in fattura" e cedibilità del credito) fino a tutto il 2023, ma la proroga vera e propria avverrà nella Manovra.

Le forze politiche in Parlamento si erano accordate per estendere il Superbonus 110% anche agli immobili in stato di degrado, i cosiddetti "immobili collabenti", non accatastati o accatastati tra quelli che non producono reddito. E anche alle strutture alberghiere ed extra alberghiere.

Breve riassunto su cos'è il Superbonus 110%

Per Superbonus 110% si intende una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Si può ricevere anche sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori o con la cessione del credito. L'incentivo è stato previsto dal decreto Rilancio e doveva scadere il prossimo 30 giugno 2022 per le persone fisiche e il 31 dicembre 2022 per i condomini.

Ultimo dubbio sulla proroga del Superbonus 110% è se sarà immediata o se invece si attenderà l’approvazione del Consiglio Ue.

L’estate scorsa, il Superbonus 110% era stato semplificato: la norma (articolo 34) prevede ora che gli interventi incentivati con il Superbonus costituiscano manutenzione straordinaria e quindi siano realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (basta presentare la sola Cila, esclusi soltanto gli interventi che prevedano demolizione e ricostruzione).

Ma veniamo agli altri bonus edilizi, tutti in scadenza il 31 dicembre prossimo.

Bonus Ristrutturazione

Il Bonus Ristrutturazione (disciplinato dall’art. 16-bis del DPR 917/86 e poi dall’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013) permette di usufruire di una detrazione del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. La detrazione è a rimborso Irpef, ripartita in 10 quote annuali di uguali importo, ma si può scegliere lo sconto direttamente in fattura e la cessione del credito.

Se non ci sarà una proroga, l’agevolazione tornerà al 36%, con un tetto di spesa a 48mila euro.

Ecobonus

Gli interventi per migliorare l’efficienza energetica di un edificio esistente possono portare a una detrazione delle spese dall’Irpef o Ires. L’importo da portare in detrazione può variare dal 50% al 90% della spesa, a seconda dell’intervento.ù

Rientrano nell’ecobonus:

  • la sostituzione di serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione classe A: detrazione al 50%;
  • la riqualificazione globale dell’edificio (caldaie a condensazione, etc), più il sistema termoregolazione evoluto con pompe di calore, involucro, collettori solari: detrazione al 65%;
  • Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente): detrazione al 70% (se si aggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico sale al 80%);
  • interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico): detrazione all’85%;
  • bonus facciate (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio): detrazione al 90%.

Anche qui la scadenza naturale è al 31 dicembre 2021.

Sismabonus

Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo.

La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori.

Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori. In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Bonus Facciate

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, ed effettuate tramite bonifico bancario o postale, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Bonus Idrico

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua, è di massimo 1.000 euro e può essere richiesto entro il 31 dicembre 2021 (per acquisti e lavori fatti a partire dal 1° gennaio 2021) per una sola volta, per un solo immobile e solo per interventi di efficientamento idrico. La dote stanziata è di 20 milioni di euro (tratta dal Fondo per il risparmio di risorse idriche) ed è ad esaurimento.

Possono beneficiare del bonus idrico i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una Piattaforma non ancora accessibile, ma che si troverà all’interno del sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso Spid o tramite Carta d’Identità Elettronica.

Bonus Mobili (ed elettrodomestici)

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è elevato a 16.000 euro.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Bonus Zanzariere

La detrazione fiscale per il bonus zanzariere 2021 è uno sconto sulle imposte Irpef o Iref, per un importo pari al 50% del totale delle spese che il soggetto ha sostenuto entro il 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la successiva installazione di zanzariere con una schermatura solare (dunque escluse le semplici zanzariere). La detrazione riguarda anche i lavori di rimozione di altri sistemi già presenti nell’edificio e per altre opere accessorie. Il limite massimo raggiungibile è pari a 60 mila euro.

Bonus Verde

Prorogato al 31 dicembre 2021, il Bonus Verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per sistemare a verde aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Come sempre, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale). Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati i lavori in economia.

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