Criteri di calcolo e modalità di versamento del premio aggiuntivo dovuto dai soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI
Inquadramento normativo e finalità
Il decreto interministeriale 21 gennaio 2026 attua l’art. 1, commi 451–454, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) e interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per le PMI, introducendo un premio aggiuntivo a carico esclusivo dei soggetti finanziatori, per le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
«Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto […] i soggetti che erogano finanziamenti bancari […] versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione» (comma 451 L. 207/2024, richiamato nel decreto).
La finalità è duplice:
- rafforzare la dotazione del Fondo in modo strutturale;
- non aumentare il costo del credito per PMI e professionisti, vietando la traslazione del premio sui soggetti finanziati.
Ambito di applicazione e definizioni chiave
Soggetti e operazioni interessate
- Soggetti beneficiari: PMI e professionisti (persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni).
- Soggetti finanziatori: Gli intermediari che erogano finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo, come definiti dalle Disposizioni operative.
- Garanzia rilevante ai fini del premio: Solo garanzia individuale diretta; sono escluse:
- riassicurazione,
- controgaranzia,
- garanzie su portafogli di finanziamenti.
«“Garanzia”: la garanzia rilasciata dal Fondo […] limitatamente alla sola forma tecnica della garanzia individuale e diretta, con esclusione, pertanto, della riassicurazione e della controgaranzia e della garanzia rilasciata su portafogli di finanziamenti».
Variabili fondamentali
- Anno di riferimento: L’anno solare in cui sono concesse le garanzie; per il primo anno, il periodo va dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre.
- Importo garantito totale: Somma degli importi garantiti dal Fondo sui finanziamenti per i quali la garanzia è stata richiesta dal singolo soggetto finanziatore dalla data di entrata in vigore del decreto e concessa nell’anno di riferimento.
- Totale dei finanziamenti erogati: Totale dei finanziamenti (assistiti o meno dalla garanzia) erogati dal singolo soggetto finanziatore nell’anno di riferimento, sui quali sono state effettuate rettifiche degli RWA ai sensi dell’art. 501 CRR, come certificato da Banca d’Italia.
- Soglia di esenzione: Fissata in 200 milioni di euro.
«“Soglia di esenzione”: l’importo pari a 200 milioni di euro».
Meccanismo di calcolo del premio aggiuntivo
- Verifica della soglia di esenzione
Il premio aggiuntivo è calcolato per ciascun soggetto finanziatore, in funzione di:
- Importo garantito totale;
- Totale dei finanziamenti erogati;
- Soglia di esenzione.
Passo logico iniziale:
- Si calcola il 30% del totale dei finanziamenti erogati.
- Si individua il valore massimo tra:
- 30% del totale dei finanziamenti erogati;
- soglia di esenzione (200 milioni).
Se l’importo garantito totale è ≤ valore massimo, nessun premio è dovuto.
«Il premio aggiuntivo […] non è dovuto qualora l’importo garantito totale non sia superiore al valore massimo tra il 30% del totale dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione».
- Scaglioni e aliquote
Se l’importo garantito totale eccede il valore massimo sopra definito, il premio si applica solo sulla parte eccedente, con logica a scaglioni:
- Primo scaglione – aliquota 0,5%
- In via generale: sulla quota di importo garantito totale compresa tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati.
- Se la soglia di esenzione è compresa tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati: lo 0,5% si applica tra la soglia di esenzione e il 60%.
- Secondo scaglione – aliquota 1,5%
- In via generale: sulla quota di importo garantito totale superiore al 60% del totale dei finanziamenti erogati (in aggiunta a quanto calcolato allo 0,5%).
- Se la soglia di esenzione è superiore al 60% del totale dei finanziamenti erogati: l’1,5% si applica sulla quota di importo garantito totale superiore alla soglia di esenzione.
«Nel caso in cui l’importo garantito totale sia superiore al valore massimo tra il 30% del totale dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione, il premio aggiuntivo […] è dovuto solo per le quote di importo garantito totale in eccedenza […] ed è calcolato come segue: a) lo 0,5% […] b) l’1,5% […]».
In pratica, il decreto costruisce una curva di costo crescente per gli intermediari che utilizzano in modo molto intensivo la garanzia del Fondo rispetto al proprio volume complessivo di credito.
Meccanismo premiale: riduzione del 50% del premio
Il decreto introduce un forte incentivo all’uso del Fondo verso soggetti più rischiosi (fasce 3 e 4 del modello di valutazione):
- Se, per un dato soggetto finanziatore, almeno il 60% degli importi garantiti concessi nell’anno di riferimento riguarda soggetti beneficiari in fascia 3 e 4 del modello di rating del Fondo (Parte IX, paragrafo A, Disposizioni operative), il premio aggiuntivo calcolato sugli scaglioni viene ridotto del 50%.
«Al premio aggiuntivo […] è applicata una riduzione del 50% qualora […] sia relativa ad almeno il 60% di soggetti beneficiari nelle fasce 3 e 4 del medesimo modello di valutazione».
Questo è un punto strategico:
- il decreto non penalizza l’uso del Fondo per coprire rischi più elevati;
- al contrario, premia chi utilizza la garanzia per sostenere soggetti con profilo di rischio più debole, coerentemente con la missione di policy del Fondo.
Versamento, controlli e sanzioni operative
Versamento del premio
- Il premio aggiuntivo va versato:
- entro il 30 giugno dell’anno solare successivo all’anno di riferimento;
- sul conto di Tesoreria centrale n. 22034 intestato al Fondo centrale di garanzia.
«I soggetti finanziatori versano il premio aggiuntivo […] entro il 30 giugno dell’anno solare successivo all’anno di riferimento».
Inadempimento e conseguenze
In caso di omesso versamento entro il termine:
- si attivano le procedure esattoriali di recupero del credito per conto del Fondo;
- il Consiglio di gestione, su istruttoria del Gestore, può deliberare:
- limitazioni all’ammontare massimo delle operazioni garantibili;
- inibizione a operare con il Fondo.
Le limitazioni sono:
- graduate in funzione della gravità dell’inadempimento;
- temporanee (fino a 12 mesi) ma comunque fino all’integrale versamento del premio.
«[…] può deliberare sia limitazioni riferite all’ammontare massimo delle operazioni garantibili, sia l’inibizione a operare con il Fondo […] fino a un massimo di dodici mesi e comunque fino all’integrale versamento del premio aggiuntivo».
Clausola di non traslazione del costo sui soggetti finanziati
Questo è il cuore politico–regolatorio del decreto:
- È ribadito che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati rispetto a quelli già applicati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
- A tal fine, i contratti di finanziamento stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto devono contenere una clausola espressa che:
- vieta in modo assoluto la traslazione del premio aggiuntivo sui soggetti finanziati;
- impegna il soggetto finanziatore a non ribaltare in alcuna forma il costo del premio.
«[…] i contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti prevedono una clausola espressa ai sensi della quale in nessun caso è ammessa la traslazione, a carico dei soggetti finanziati, del premio aggiuntivo calcolato ai sensi dell’articolo 3, da parte dei soggetti finanziatori».
Questo implica, in termini di governance bancaria:
- revisione dei modelli di pricing interni, che dovranno assorbire il premio come costo di struttura/portafoglio;
- adeguamento dei modelli contrattuali standard e dei processi di compliance;
- possibile necessità di segmentare l’uso del Fondo per evitare concentrazioni eccessive che facciano scattare gli scaglioni più onerosi.
Implicazioni strategiche per banche e sistema
Per i soggetti finanziatori
- Il decreto introduce un costo marginale crescente legato all’intensità di utilizzo del Fondo rispetto al totale dei finanziamenti:
- uso “moderato” del Fondo (entro 30% o soglia di esenzione) → nessun premio;
- uso “massivo” → premio crescente (0,5% e 1,5%) sulle quote eccedenti.
- Il meccanismo:
- disciplina l’uso del Fondo come strumento di mitigazione del rischio, evitando che diventi una copertura “generalizzata” del portafoglio;
- spinge le banche a selezionare le operazioni da portare al Fondo, privilegiando:
- soggetti con rating più deboli (per sfruttare la riduzione del 50%);
- operazioni con maggiore valore di policy.
- Diventa cruciale la misurazione interna:
- monitoraggio continuo di:
- importo garantito totale per anno di riferimento;
- rapporto importo garantito totale / totale finanziamenti erogati;
- composizione per fasce 3–4 del modello Fondo;
- integrazione di questi indicatori nei cruscotti di ALM, risk management e pianificazione commerciale.
- monitoraggio continuo di:
Per PMI e professionisti
- Nessun aumento diretto del costo del credito imputabile al premio aggiuntivo.
- Possibili effetti indiretti:
- maggiore attenzione delle banche alla profilazione del rischio e alla selezione delle operazioni da portare al Fondo;
- potenziale maggiore disponibilità di garanzia per soggetti in fasce 3–4, se le banche vorranno beneficiare della riduzione del 50%.
Sintesi operativa
In estrema sintesi, il decreto:
- Definisce un premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori, calcolato:
- su base annuale;
- per soggetto finanziatore;
- in funzione del rapporto tra importo garantito totale e totale dei finanziamenti erogati, con soglia di esenzione a 200 milioni.
- Introduce scaglioni di costo:
- 0,5% tra 30% (o soglia) e 60%;
- 1,5% oltre 60% (o oltre la soglia, se superiore).
- Premia l’uso del Fondo verso soggetti più rischiosi (fasce 3–4) con una riduzione del 50% del premio.
- Vieta in modo assoluto la traslazione del premio sui soggetti finanziati, imponendo una clausola contrattuale ad hoc.