Imprese e Normative

Crediti Fondo di Garanzia PMI e misure cautelari: l’inibitoria di escussione della garanzia

Il commento di Silviano Di Pinto, esperto in “Analisi di Bilancio, Pianificazione Finanziaria e strumenti di garanzia per le imprese”

Crediti Fondo di Garanzia PMI e misure cautelari: l’inibitoria di escussione della garanzia

Crediti Fondo di Garanzia PMI/SACE e misure cautelari: l’inibitoria di escussione della garanzia

1. Contesto generale

Negli ultimi anni il sistema produttivo italiano ha fatto ampio ricorso alla finanza agevolata, con una crescita significativa dei finanziamenti bancari garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96 (MCC) e da SACE. Questi strumenti hanno sostenuto la liquidità delle imprese, ma oggi molte realtà si trovano in difficoltà nel rispettare i piani di rimborso.

In tale scenario, la composizione negoziata della crisi assume un ruolo centrale: diventa il luogo in cui si costruiscono soluzioni condivise tra creditori e impresa, e dove la gestione delle garanzie pubbliche può determinare la riuscita o il fallimento del piano di risanamento.

2. Il problema dell’automatismo nell’escussione

Tradizionalmente, in caso di insolvenza:

  • la banca risolve il contratto di finanziamento,
  • attiva la garanzia Fondo di Garanzia PMI L.662/96/SACE,
  • il Fondo subentra (surroga) e ridefinsce le priorità tra i creditori.

Questo automatismo, se applicato senza valutazioni di contesto, rischia di:

  • svuotare il tavolo negoziale, rendendo vane le trattative in corso,
  • compromettere la finanza ponte, necessaria per sostenere l’impresa durante la fase di risanamento,
    creare un effetto domino sugli altri creditori, che vedono alterata la parità di trattamento.

3. L’inibitoria di escussione

Da qui nasce la misura cautelare dell’inibitoria di escussione: un divieto temporaneo di attivare la garanzia Fondo di Garanzia PMI di cui alla L.662/96/SACE, volto a preservare gli equilibri tra i creditori e a garantire la continuità delle trattative.

Caratteristiche principali:

  • Non è una protezione indiscriminata dell’impresa, ma una sospensione mirata e temporanea.
  • È coerente con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che privilegia strumenti di composizione negoziata rispetto a soluzioni liquidatorie.
  • Funziona come strumento ponte, utile a favorire il buon esito delle trattative e a tutelare l’interesse collettivo dei creditori.

La “ratio” di questa misura è che si vuole evitare che il credito garantito, anziché facilitare la continuità aziendale, blocca la possibilità di utilizzare strumenti virtuosi come la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo.
Il risultato è che l’impresa, già fragile, si trova privata di strumenti fondamentali per il rilancio e rischia di vedere compromessa ogni prospettiva di salvataggio. In definitiva, la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, se non correttamente integrata nelle procedure di crisi, rischia di trasformarsi da leva di sostegno a fattore di rigidità che ostacola la gestione ordinata delle difficoltà aziendali.

4. Giurisprudenza recente

A tale riguardo, i Tribunali aditi hanno chiarito che la protezione cautelare non gode di alcun automatismo, occorrendo allegare e dimostrare la ricorrenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, inteso quest’ultimo come rischio specifico che la mancata concessione della cautela possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa (cfr. Tribunale di Milano, 12 maggio 2024; Tribunale di Salerno, 22 febbraio 2024; Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024) e che l’oggetto del vaglio del giudice consiste nella verifica dell’adeguatezza e della coerenza della misura richiesta rispetto all’andamento delle trattative, e della sua funzionalità a garantire il risanamento dell’attività d’impresa. In questo contesto, la richiesta di inibitoria all’escussione delle garanzie, anche rese da un soggetto pubblico, può essere riconosciuta solo se sono offerti elementi che consentano di apprezzare le ragioni concrete per le quali l’escussione medesima potrebbe compromettere lo svolgimento delle trattative (cfr. Tribunale di Bologna, 12 maggio 2025).

La giurisprudenza ha confermato questa impostazione:

  • Tribunale di Milano, ordinanza 12 maggio 2024: vietata l’escussione e persino la prosecuzione dell’istruttoria del Fondo, quando l’attivazione immediata danneggia tutti i creditori.
  • Tribunale di Vicenza, provvedimento 23 luglio 2025: riconosciute misure cautelari atipiche, come la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione, qualificandole come strumenti ponte per favorire il risanamento.

Questi precedenti hanno aperto spazi operativi per l’utilizzo dell’inibitoria come leva di equilibrio tra interessi contrapposti.

5. Implicazioni operative per banche, advisor ed esperti

L’inibitoria comporta nuove responsabilità e opportunità per gli attori coinvolti:

  • Banche
    – Devono valutare non solo il rischio di credito, ma anche l’impatto sistemico dell’escussione.
    – Possono beneficiare di una maggiore probabilità di recupero se il piano di risanamento ha successo.
  • Advisor e professionisti della crisi
    – Devono predisporre dossier “MCC-ready”, con dati coerenti, struttura di gruppo ricostruita e piena compliance documentale.
    – Hanno il compito di motivare la richiesta cautelare con numeri e analisi di sostenibilità, dimostrando il danno concreto derivante dall’escussione immediata.
  • Esperti nominati nella composizione negoziata
    – Devono presidiare il tavolo negoziale e valutare l’impatto delle garanzie pubbliche sul piano industriale.
    – Hanno un ruolo di mediazione tra interessi divergenti, garantendo trasparenza e correttezza delle informazioni.

6. Requisiti della richiesta cautelare

Una richiesta di inibitoria deve essere:

  • Ben motivata: non basta invocare genericamente il rischio, occorre dimostrare con dati e proiezioni la sostenibilità dell’impresa.
  • Documentata: bilanci, cash flow, assetti societari e prospettive industriali devono essere chiari e verificabili.
  • Integrata nel piano: il piano di risanamento deve prevedere sin dall’inizio come gestire un’eventuale escussione futura, in termini di:
    – classamento dei crediti,
    – riparto del voto,
    – impatto del privilegio da surroga.

7. Natura e funzione dell’inibitoria

  • Non è una moratoria generalizzata, ma uno strumento chirurgico.
  • È giustificata solo se il piano ha reale spessore industriale e prospettive concrete di risanamento.
  • È temporanea, limitata al tempo necessario per consolidare le trattative.
  • Rappresenta una tutela dell’interesse collettivo dei creditori, non un vantaggio unilaterale dell’impresa.

8. Conclusione

La composizione negoziata, se condotta con serietà e buona fede, non è tempo perso: è il luogo in cui certe scelte devono essere presidiate anche sul piano giudiziale, per evitare di bruciare valore e compromettere la continuità aziendale.

L’inibitoria di escussione delle garanzie Fondo di Garanzia PMI L.662/96/SACE si configura come uno strumento innovativo e strategico, capace di:

  • preservare gli equilibri tra creditori,
  • favorire la finanza ponte,
  • accompagnare il risanamento industriale dell’impresa.

In questo equilibrio delicato, banche, advisor ed esperti hanno la responsabilità di governare il processo con trasparenza e competenza, trasformando un vincolo in un’opportunità di rilancio.

Il futuro del sistema creditizio dipende dalla capacità di restituire etica al ruolo delle banche e concretezza al Codice della Crisi, perché il diritto della crisi non serve a liquidare, ma a salvare.