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Cosa succede se non faccio la dichiarazione dei redditi

Occhio a non dimenticarsi e a non far passare troppo tempo

Cosa succede se non faccio la dichiarazione dei redditi
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Dall'11 maggio 2023 è possibile compilare e inviare il modello 730. Siamo solo all'inizio, ma è bene anche sapere cosa succede se non si presenta la dichiarazione dei redditi, per dimenticanza o per errore.

Cosa succede se non faccio la dichiarazione dei redditi

La presentazione della dichiarazione dei redditi è un obbligo per quasi tutti i contribuenti. Chi non lo fa incorre nel reato di omessa dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 5 della Legge sui reati tributari. E per chi non lo fa, sono previste anche delle sanzioni. Ma ci sono pure delle eccezioni.

Chi non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi

Alcuni contribuenti infatti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Si tratta di coloro che hanno posseduto:

  • redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore a   3.000 euro. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all' ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
  • un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a  7.500 euro nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a  7.000 euro nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
  • solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d' imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500 euro ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
  • solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a  7.500 euro );
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a  28.158,28 euro; interessi sui conti correnti bancari o postali);
  • solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l' abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.

Omessa dichiarazione dei redditi: le sanzioni

L’omessa dichiarazione dei redditi è un reato previsto dal d.lgs. n. 74/2000, che punisce chi non presenta le dovute dichiarazioni al fisco. L'articolo 5 del decreto specifica che:

"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Il reato scatta dunque per un importo superiore a 50.000 euro. Sotto questa soglia per l’evasore non ci sono conseguenze penali. Sono ad ogni modo previste sanzioni amministrative e pecuniarie, commisurate alla cifra evasa e alla eventuale reiterazione del comportamento.

Come sanare l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

Se non avete presentato la dichiarazioni dei redditi entro il tempo stabilito (clicca qui per scoprire date e scadenze per la compilazione del 730) potete procedere con il cosiddetto ravvedimento operoso.  Attraverso questa formula il contribuente può spontaneamente regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, versando il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta (25 euro) e gli interessi, calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente.  Per farlo ci sono a disposizione 90 giorni.

Una volta scaduti i 90 giorni, c'è comunque tempo un altro anno per ravvedersi e pagare una sanzione ridotta (anche se più cospicua, dai 200 euro in su). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che trasmette la dichiarazione dopo i 90 giorni dalla scadenza - quando il ravvedimento operoso non è più possibile - può beneficiare di sanzioni in misura fissa (e non proporzionali all’importo evaso), al fine di incentivare i pagamenti e ridurre i contenziosi tributari.

Ad ogni modo, anche nel caso si vada oltre il ravvedimento operoso, è poi necessario compilare il 730 per pagare le imposte dovute e pure la sanzione, che va dal 120% al 240% delle imposte dovute e con un importo minimo pari a 258 euro (aumentata di un terzo per i redditi prodotti all'estero).

Per chi persevera a non presentare la dichiarazione, la sanzione va da 258 a 1.032 euro per le dichiarazioni fino al 2015 e da 250 a 1.000 euro per quelle dal 2016 in poi.

In entrambi i casi inoltre (sia con pagamento entro i 90 giorni, che con pagamento oltre i 90 giorni), sono dovuti anche gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno della scadenza al giorno in cui il contribuente effettua il pagamento.

Il reato di omessa dichiarazione si estingue per prescrizione in 8 anni (dallo scadere dei 90 giorni concessi per il ravvedimento operoso). Per i reati tributari, però, la prescrizione è interrotta anche dal verbale di constatazione delle violazioni redatto dalla polizia giudiziaria e dall’atto di accertamento delle violazioni inviato dal fisco.

 

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