La nuova data

Assegno unico per i figli: c'è la proroga. Come funziona e requisiti

La norma odierna fissa una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fare domanda per ottenere l’assegno da luglio: quella del 31 ottobre 2021. 

Assegno unico per i figli: c'è la proroga. Come funziona e requisiti
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Via libera del Consiglio dei ministri, nella giornata odierna di mercoledì 29 settembre 2021, alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che porta buone notizie per i cittadini come la proroga al 2023 del Superbonus, il rinnovo della cassa integrazione d’emergenza e la proroga dei termini delle domande per l’assegno unico per i figli fino al 31 ottobre.

Prorogato l'assegno unico

La nota recita:

"La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all'avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19".

Nel 2021 il Pil si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico. E' quanto si legge nella bozza della Nadef sul tavolo del Consigli dei Ministri. Il debito pubblico italiano continuerà a scendere anche nei prossimi anni, dopo il calo al 153,5 per cento di quest'anno, scendendo nel 2022 al di sotto del 150%. A fronte del trend positivo l'assegno unico per i figli è prorogato.

Il 30 settembre scadeva il termine per fare domanda dell’assegno con retroattività: la norma odierna fissa invece una data più avanzata per permettere a chi non è ancora riuscito di fare domanda per ottenere l’assegno da luglio: quella del 31 ottobre 2021. 

Come funziona e requisiti

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria destinata alle famiglie in possesso di determinati requisiti per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, prevista dal primo luglio al 31 dicembre 2021. La misura, messa in atto per dare sostenere nell’immediato la genitorialità e la natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale, prevista per gennaio 2022, che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per Isee superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore Isee.

Assegno unico: i requisiti

Il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

– essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

– essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).

In particolare:

– l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori. In quest’ultimo caso l’importo è maggiorato del 30%;

– l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi) per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE.

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:

– accredito su conto corrente;

– bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;

– carta di pagamento con IBAN;

– libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

– portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;

– contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

Per maggiori informazioni consulta il sito dell’Inps.

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