Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili non sono un adempimento “da check-list”, ma un presidio strutturale che serve a rendere l’impresa governabile, “misurabile” e reattiva: dati affidabili, monitoraggio della liquidità, rilevazione tempestiva degli squilibri, attivazione di rimedi coerenti. Per questo, quando gli assetti mancano o non funzionano, il tema diventa subito responsabilità: chi doveva istituirli e farli funzionare? chi ha orientato (o bloccato) la gestione? chi può attivare rimedi?
1) Cosa significa “adeguati assetti”: dal concetto alla sostanza
L’art. 2086 c.c. impone l’adozione di assetti adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della salvaguardia della continuità.
In pratica, un assetto è “adeguato” se consente di:
- produrre numeri tempestivi e attendibili (contabilità aggiornata, infrannuali credibili, report di analisi e due diligence periodici);
- presidiare tesoreria e scadenzari (cash-flow, riconciliazioni con i dati di Centrale dei Rischi, gestione crediti/debiti);
- identificare segnali di squilibrio (margini, circolante, covenant, tensioni di cassa, analisi degli indici eco/fin e patrimoniali);
- trasformare il dato in azioni (correttivi gestionali, rinegoziazioni, proiezioni economico/finanziarie e monitoraggio).
La cartina di tornasole è sempre la stessa: funziona davvero? C’è tracciabilità, flusso informativo, presidio sulla liquidità? Se la risposta è “no”, l’assenza di assetti non resta un tema interno: diventa un profilo tipico di irregolarità gestionale.
2) Amministratori: responsabilità “primaria” e non delegabile sul risultato
2.1 Obbligo diretto (art. 2086 c.c.) e colpa “organizzativa”
La predisposizione e il concreto funzionamento degli assetti rientrano nel nucleo dei doveri gestori: non è “un documento”, è un dovere di organizzazione finalizzato a prevenire danni tipici (ritardi, scelte non informate, aggravamenti, perdita di controllo della liquidità).
Giurisprudenza di avvio (segnale forte): il Tribunale di Catania (8 febbraio 2023) ha affermato che la mancata predisposizione degli assetti imposti dall’art. 2086 c.c. costituisce grave irregolarità gestoria sufficiente a giustificare la revoca giudiziale degli amministratori ex art. 2409 c.c.
2.2 2409 c.c.: quando l’assenza di assetti diventa “grave irregolarità” (anche “in bonis”)
Nelle prime applicazioni, l’assenza di assetti viene letta come irregolarità “di sistema”: non serve attendere il dissesto per intervenire, perché lo scopo dell’assetto è evitare che l’impresa scivoli verso la crisi.
In questa logica si colloca il Tribunale di Cagliari (19 gennaio 2022), che valorizza il profilo preventivo dell’obbligo e considera la carenza di assetti rilevante in sede 2409, con possibili misure correttive (fino all’ipotesi di amministratore giudiziario “ad acta” per la predisposizione dei presìdi).
2.3 Responsabilità solidale, tracciabilità e “prova liberatoria”
Sul piano della responsabilità verso la società, il tema assetti incide perché:
- rende più agevole qualificare la condotta come negligente (mancato presidio);
- rafforza il nesso causale con danni tipici (aggravamenti, scelte al buio, ritardi).
Per l’amministratore “dissenziente”, la difesa non è teorica ma documentale: dissenso formalizzato, richiesta di presìdi minimi, convocazioni, verbalizzazioni, solleciti. In altre parole: tracciabilità dell’attivazione.
2.4 Amministratore unico/CdA: aggravanti tipiche (anche in continuità)
In assenza di assetti, si ripetono alcune “aggravanti” ricorrenti:
- contabilità non aggiornata e infrannuali inattendibili;
- assenza di tesoreria/scadenzari/riconciliazioni e di reportistica di analisi e due diligence aggiornata periodicamente;
- deleghe e procedure mancanti;
- CdA senza flussi informativi e senza verbali “parlanti”.
Sono esattamente le carenze che i tribunali stanno collegando all’idea di gestione “non controllata”, quindi potenzialmente rilevante ex 2409.
3) Soci di maggioranza: responsabilità “da influenza” e concorso negli atti dannosi (SRL)
3.1 Regola: non devono “istituire” gli assetti, ma possono rispondere se orientano la gestione in modo dannoso
Nella SRL, l’obbligo ex 2086 grava sull’organo amministrativo. Tuttavia, il socio (specie di maggioranza) può entrare nel perimetro di responsabilità se intenzionalmente decide o autorizza atti dannosi (meccanismo tipico dell’art. 2476 c.c. sulla responsabilità del socio per atti dannosi).
3.2 “Deciso o autorizzato”: come si manifesta il rischio (anche informalmente)
Il rischio cresce quando il socio:
- impartisce direttive “di fatto” (es. “non spendere per controllo”, “rinvia reporting/tesoreria”), e l’amministratore si adegua;
- approva scelte assembleari che svuotano la capacità di presidio (taglio risorse amministrative, rimozione controlli);
- impone politiche che drenano liquidità (distribuzioni/ristorni/prelievi incompatibili) senza basi informative adeguate.
Nota operativa: la responsabilità del socio non nasce perché “non ha istituito gli assetti”, ma perché ha concorso (con volontà/indirizzo) in scelte che hanno prodotto danno o aggravato il rischio, anche determinando la mancata adozione dei presìdi minimi.
4) Soci di minoranza: non “responsabili per omissione”, ma con leve e rischi
4.1 Regola generale: niente responsabilità per mera inerzia
Il socio di minoranza, di regola, non risponde “perché gli assetti mancano”, salvo che:
- sia amministratore (o amministratore di fatto),
- oppure concorra intenzionalmente in atti dannosi.
4.2 Leve utili: informazione, convocazione, verbalizzazione, 2409
La minoranza non deve sostituirsi agli amministratori, ma può (e spesso conviene che lo faccia) attivare leve che hanno valore di tutela e di prova:
- richieste formali di dati/reporting periodici di analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- richiesta di convocazioni e verbalizzazioni;
- segnalazioni delle carenze;
- quando ricorrono i presupposti, impulso a strumenti come il 2409 (nei casi e con i requisiti di legge).
Questo costruisce tracciabilità del “non consenso” e tutela del patrimonio sociale.
4.3 Rischi della minoranza: abuso e concorso consapevole
Il rischio tipico non è “non hai imposto gli assetti”, ma:
- uso strumentale di denunce/azioni (spese e profili processuali),
- voto consapevole su atti pregiudizievoli (concorso in scelte dannose).
5) Cooperative “in bonis”: responsabilità amministratori + assemblea più “sensibile”
Le cooperative evidenziano bene il senso preventivo degli assetti: l’equilibrio non esclude (anzi rafforza) l’esigenza di presidio. Nel caso esaminato dal Tribunale di Cagliari (19 gennaio 2022) emerge chiaramente che l’assenza di strumenti organizzativi adeguati può giustificare interventi correttivi anche se non c’è ancora “crisi conclamata”.
Sul fronte soci cooperatori, la responsabilità diventa concreta quando un “gruppo di comando” orienta intenzionalmente scelte che drenano liquidità o impediscono presìdi minimi (logica: concorso in scelte pregiudizievoli, non “responsabilità per mancata organizzazione”).
6) Rassegna essenziale delle principali pronunce
Di seguito i capisaldi più utili “in citazione”:
- Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023 – La mancata predisposizione degli assetti ex art. 2086 c.c. integra grave irregolarità gestoria ed è sufficiente a fondare la revoca giudiziale degli amministratori in sede 2409.
- Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022 – Carenza di assetti e strumenti anche previsionali: irregolarità rilevante ai fini 2409; valorizzazione della funzione preventiva degli assetti (anche in contesti di equilibrio).
- Tribunale di Brescia, 23 ottobre 2024 – Nel 2409 l’intervento giudiziale mira a ripristinare legalità e regolarità, senza trasformarsi in sindacato “a posteriori” delle scelte imprenditoriali; richiamo alla logica di insindacabilità del merito (business judgment) salvo carenze gestorie gravi e strutturali.
- Tribunale di Milano, decreto 29 febbraio 2024 (richiami in rassegne) – Qualifica l’omessa adozione degli assetti come “grave irregolarità” ex 2409 e collega il tema a possibili misure incisive sulla governance (revoche/nomine). (Il testo integrale non è sempre liberamente accessibile, ma l’orientamento è richiamato in più rassegne e commenti).
7) Sintesi: mappa delle responsabilità
Amministratori (SRL/Coop)
- obbligo diretto ex 2086; responsabilità per omissione e per conseguenze;
- rischio 2409 (ispezione, prescrizioni, revoca, amministratore giudiziario).
Soci di maggioranza (SRL)
- non obbligati a istituire assetti, ma esposti se orientano/impongono intenzionalmente scelte pregiudizievoli o bloccano presìdi minimi con effetti dannosi (concorso negli atti dannosi).
Soci di minoranza
- non responsabili per mera inerzia; leve utili a tutela e prova;
- rischio se concorrono consapevolmente in atti dannosi o abusano degli strumenti.
Gli adeguati assetti come “metodo di creazione di valore” e leva per il rapporto banca–impresa
Ridurre gli adeguati assetti a un obbligo civilistico è un errore strategico. Oggi, anche alla luce dell’evoluzione del contesto bancario e delle regole agevolative, gli assetti sono sempre più un metodo di creazione di valore, perché trasformano l’impresa da “black box” a soggetto leggibile, monitorabile e finanziabile.
1) Valore economico: continuità, controllo e migliore qualità delle decisioni
Un assetto che funziona (reporting, tesoreria, KPI, scadenzari, procedure) riduce l’alea decisionale e consente di:
- prevenire tensioni di cassa (prima che diventino default tecnico);
- governare capitale circolante e fabbisogni;
- scegliere per tempo correttivi su prezzi, margini, costi, investimenti;
- dimostrare coerenza tra numeri, scelte e sostenibilità.
Il “valore” nasce perché diminuiscono i costi invisibili della disorganizzazione: ritardi, interessi da emergenza, inefficienze, scelte reattive anziché pianificate.
2) Valore bancario: più trasparenza = migliore credito (istruttoria, rating andamentale, covenant)
Le banche premiano imprese che presentano:
- dati tempestivi e coerenti;
- capacità di monitorare liquidità e sostenibilità;
- tracciabilità delle decisioni e governance ordinata.
Gli assetti, quindi, non solo mitigano rischio e contenzioso: agevolano l’istruttoria, rendono più difendibile la posizione creditizia e migliorano la negoziazione su:
- forme tecniche (linee di circolante vs medio-lungo);
- covenant “sostenibili” e verificabili;
- pricing e condizioni, perché diminuisce l’incertezza informativa e aumenta la qualità del monitoraggio.
In altre parole: gli assetti sono una lingua comune tra impresa e banca. Dove c’è reporting e tesoreria, il rapporto non è più “emergenziale”, ma programmabile.
3) Valore agevolativo: compliance e accesso più efficiente agli strumenti pubblici
Il quadro agevolativo, in modo crescente, richiede:
- tracciabilità, rendicontabilità e coerenza dei dati;
- sostenibilità economico-finanziaria dei programmi;
- capacità di controllo interno sui flussi.
Gli adeguati assetti riducono tempi, errori e rischi di contestazione in fase di domanda, monitoraggio e rendicontazione, aumentando la probabilità di successo e la qualità del dialogo con i soggetti gestori/finanziatori.
Gli adeguati assetti non sono solo “scudo” (responsabilità) e non sono solo “allerta” (crisi): sono infrastruttura gestionale. Chi li adotta per tempo costruisce un vantaggio competitivo: più controllo, più continuità, migliore reputazione informativa, e soprattutto un rapporto banca–impresa più rapido, trasparente e orientato allo sviluppo.