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Sono guarito ma vivo con un positivo, quando posso uscire di casa? Le regole sulle quarantene

Nel caso specifico le discriminanti sono il livello vaccinale e la possibilità di isolare o meno la persona con il virus.

Sono guarito ma vivo con un positivo, quando posso uscire di casa? Le regole sulle quarantene
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Con l'aumento esponenziale dei contagi delle ultime settimane non solo a tutti sarà capitato di essere un "contatto stretto", ma probabilmente a moltissimi di noi sarà successo di vivere con una persona positiva: il marito, la moglie, i figli. E in molti si interrogano su cosa succede. La domanda è semplice: se sono guarito ma vivo con un positivo quando posso uscire di casa?

Se sono guarito ma vivo con un positivo quando posso uscire di casa?

Le discriminanti sono fondamentalmente due: lo stato vaccinale e la possibilità di isolare il caso positivo.

Chi è vaccinato con due o tre dosi da meno di 120 giorni o è guarito dal Covid-19 da meno di quattro mesi può uscire di casa anche se nel frattempo si è riscontrato un contagio tra gli altri componenti del nucleo familiare. L'importante è infatti non presentare sintomi e non avere alcun contatto con chi è in isolamento in casa. In questo caso si può circolare liberamente, a patto di indossare una mascherina Ffp2 per 10 giorni.

Se invece non è possibile evitare contatti con il positivo in casa (ad esempio se fosse uno dei figli piccoli, oppure un genitore single) allora tutti i conviventi dovranno restare in isolamento fino alla guarigione di tutta la famiglia.

Il periodo di auto-sorveglianza per i negativi dura 5 giorni: se entro questo periodo si manifesta qualche sintomo occorre fare un tampone, altrimenti l'auto-sorveglianza termina senza bisogno di un test.

Con il decreto approvato mercoledì 2 febbraio 2022 anche il mondo della scuola è stato equiparato al resto della cittadinanza.

Tutte le regole sulle quarantene

Al di  là del caso specifico, facciamo anche un ripasso generale. Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19 sono in vigore a partire dal 31 dicembre 2021

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Covid-19, la quarantena preventiva non si applichi:

  •  alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  •  alle persone che sono guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno;
  •  alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

Le  regole per le mascherine

Le mascherine sono obbligatorie per tutti, anche in zona bianca, fino al 10 febbraio 2022.  Vediamo le Faq del Governo.

In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie? 

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina? 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

  •     bambini sotto i 6 anni di età
  •     persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
  •     operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

  •     mentre si effettua l’attività sportiva;
  •     mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  •     quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? 

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  •  per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  •  per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  •  per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  •  per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

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