Cassazione dixit

Sapete che il vostro medico di base può sempre rifiutare una visita a domicilio?

Una sentenza che cambia l'orientamento giurisprudenziale in materia

Sapete che il vostro medico di base può sempre rifiutare una visita a domicilio?
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Sapete che quando chiamate il vostro medico di base lui può sempre rifiutare una visita a domicilio anche quando il paziente è gravemente malato o allettato? E che, dunque, quando viene a casa vostra lo fa per buon cuore e senso di responsabilità? Non lo diciamo noi, ma la Corte di Cassazione, con una sentenza (numero 24722) depositata venerdì 21 giugno 2024 e che cambia decisamente la questione anche rispetto ad altri pronunciamenti del passato.

Il medico di base può rifiutare la visita a domicilio

Non rischia una condanna penale per rifiuto di atti d'ufficio il medico di base che rifiuta la visita a domicilio, anche se il paziente è gravemente malato e allettato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che - nel caso specifico - ha respinto un ricorso presentato dalla Procura di Palermo.

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti:

"Il medico di base, contrariamente al medico di guardia, non è istituzionalmente preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica già denominato 118".

"Da ciò deriva che per fondare uno specifico obbligo giuridico di prestazioni sanitarie urgente, anche nelle more del servizio di emergenza, da parte di un pubblico ufficiale sanitario a ciò non preposto, sarebbe stata necessaria una peculiare situazione di prossimità spaziale di necessità non indifferibile ben distante dall'ordinarietà degli accadimenti".

Come rileva Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, il motivo è fondato:

“Inoltre, il delitto di rifiuto di atti d'ufficio è integrato dalla condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della falsità o enfatizzazione dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l'esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell'assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

I precedenti e la guardia medica

La sentenza è destinata sicuramente a far discutere. Recentemente la Cassazione si era espressa in maniera totalmente opposta in un caso che riguardava la guardia medica. La storia era quella di un uomo che aveva forti bruciori allo sterno e raccontava di avere dolore alle braccia e alle dita delle mani. Al telefono la dottoressa aveva diagnosticato una semplice gastroenterite. Alla fine, però, il paziente era morto di infarto.

In quell'occasione, però, gli Ermellini avevano ribadito come “la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza”, ma che il medico di turno non potesse rifiutare la visita a domicilio.

Al termine del processo, la dottoressa era stata condannata per rifiuto di atti d'ufficio. Nel ricorso in Cassazione, la dottoressa aveva sottolineato la mancanza di dolo, che però non era bastata secondo i giudici.

L'accordo collettivo nazionale

Come spiega il portale specializzato in materia La legge per tutti, l’accordo collettivo nazionale, firmato con il ministero della Salute, stabilisce che il medico di base è tenuto a visitare gratuitamente i suoi assistiti a domicilio quando c’è la richiesta del paziente e quando le condizioni di quest’ultimo impediscono un suo trasferimento in ambulatorio.

Di norma, se la chiamata è fatta entro le 10 del mattino la visita deve essere fatta nella stessa giornata in cui il dottore è stato chiamato, in alternativa il medico potrà presentarsi al domicilio del paziente entro le 12 del giorno successivo. L’accordo riconosce ampia discrezionalità al medico di famiglia, anche in base alle richieste che riceve e alle visite ambulatoriali da effettuare.

Il medico curante, però, deve recarsi nel domicilio del paziente nel caso in cui si tratti di un problema urgente in base ai sintomi che gli sono stati descritti per telefono. E' facoltà del professionista, però, chiedere a chi ha fatto la telefonata di chiamare un’ambulanza se avverte che la situazione è di particolare gravità, al punto di non far perdere ulteriore tempo.

Ora l'ultimo pronunciamento della Cassazione cambia le carte in tavola.

Commenti
lorenzo

la sentenza è relativa ad un avvenimento accaduto durante l'orario di servizio della guardia medica. ribadisce quello che già si sapeva e permane in vigore l'accordo collettivo nazionale che riportate nell'articolo.

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