L'intervento

Meritocrazia Italia: la Centrale Rischi della Banca d’Italia non sia d’ostacolo ai processi di risanamento della crisi d’impresa

"E' necessario classificare il credito e rivedere mensilmente tale classificazione ogni volta che emergono nuove evidenze sulla capacità di rimborso del debitore"

Meritocrazia Italia: la Centrale Rischi della Banca d’Italia non sia d’ostacolo ai processi di risanamento della crisi d’impresa

La disciplina di vigilanza sul credito e gli obblighi di segnalazione mensile non impongono agli istituti di credito meccanismi di classificazione del credito esclusivamente peggiorativi al verificarsi di eventi negativi. Al contrario, è necessario classificare il credito e rivedere mensilmente tale classificazione ogni volta che emergono nuove evidenze sulla capacità di rimborso del debitore.

Un esempio significativo è rappresentato dal fatto che il pagamento integrale di un debito classificato a sofferenza comporta, dal mese successivo, la cancellazione della relativa segnalazione.

Quando un’impresa accede a strumenti di composizione e regolazione della crisi, può avere bisogno non solo di nuovi apporti di capitale da parte dei soci, ma anche di nuovi finanziamenti. Tuttavia, il “marchio” della sofferenza incide in modo indelebile sul merito creditizio, ostacolando ogni percorso di risanamento.

È utile richiamare, a questo proposito, una comunicazione della Banca d’Italia del 19 giugno 2020, emanata ben prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, ma che gli istituti continuano ad applicare pedissequamente anche agli accordi formulati nell’ambito della Composizione Negoziata. In tale provvedimento, relativo alla segnalazione di stralci dilazionati, si stabilisce che gli enti creditizi debbano continuare a segnalare a sofferenza il debitore fino all’integrale adempimento delle rate previste dalla dilazione.

“Meritocrazia Italia reputa che, alla luce della disciplina sopravvenuta in materia di crisi d’impresa e con particolare riferimento agli accordi stipulati ex art. 23 CCII per stralci dilazionati sotto la supervisione dell’esperto indipendente, la segnalazione a sofferenza non possa considerarsi legittima. Infatti, se la banca ha deliberato di concedere uno stralcio e/o una dilazione sulla base delle valutazioni del piano di risanamento, non può poi segnalare alla Centrale Rischi una sofferenza che implica un giudizio di default incompatibile con le prospettive di risanamento che essa stessa ha ritenuto credibili”.

“Su questo tema, e sul necessario coordinamento tra normativa di vigilanza e disciplina delle segnalazioni, diventa urgente che la Banca d’Italia riveda le proprie posizioni e direttive, alla luce del favor che il Codice della Crisi e dell’Insolvenza attribuisce al risanamento delle imprese e alla continuità aziendale, con particolare attenzione alle PMI, che più di altre subiscono gli irrigidimenti del sistema”.

Allo scopo, Meritocrazia Italia propone di

  • rivedere le istruzioni di vigilanza affinché la segnalazione a sofferenza sia coerente con gli strumenti di risanamento previsti dal CCII;
  • escludere la segnalazione a sofferenza nei casi in cui la banca abbia approvato piani di stralcio o dilazione nell’ambito di accordi ex art. 23 CCII;
  • allineare la disciplina della Centrale Rischi ai principi del Codice della Crisi, che privilegia la continuità aziendale e il recupero dell’impresa;
  • evitare automatismi peggiorativi nelle classificazioni del credito, favorendo valutazioni aggiornate e aderenti alla reale capacità di rimborso;
  • tutela specifica per le PMI, maggiormente penalizzate da segnalazioni che ostacolano l’accesso al credito proprio nelle fasi in cui sarebbe più necessario sostenerle.