Vacanze, imprevisti (in questi caso una malattia) e rimborsi dall’agenzia di viaggi.
Se non è una “rivoluzione” poco ci manca perché in effetti dalla Cassazione in questi giorni è arrivata una decisione destinata a sollevare un polverone di polemiche e interrogativi intorno alla regolamentazione dei pacchetti turistici.
Ma fondamentalmente traccia una riga su una vicenda spinosa. Specie in estate e specie di questi tempi.
Secondo quanto stabilito dai giudici infatti, in caso di improvvisa malattia di un cliente che ha acquistato un pacchetto vacanze, c’è il pieno diritto alla restituzione integrale da parte dell’agenzia di viaggi del prezzo pagato per il pacchetto stesso.

Vacanze e l’imprevisto di una malattia, cosa cambia
Ecco allora che quando un viaggiatore è costretto a rinunciare a una vacanza a causa di una malattia sopravvenuta, può avere diritto alla restituzione totale delle somme versate per il pacchetto turistico acquistato.
Come detto, è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, affermando che l’impossibilità di usufruire del viaggio per cause non imputabili al cliente comporta il venir meno della finalità stessa del contratto.
La vicenda e la decisione dei giudici della Cassazione
La vicenda riguardava due coppie che avevano acquistato un soggiorno a Londra tramite un tour operator.

A seguito della malattia di uno dei partecipanti, il viaggio non poté essere effettuato e i clienti chiesero il rimborso delle somme pagate.
Dopo una prima decisione favorevole davanti al giudice di pace, il Tribunale aveva invece ritenuto applicabile la disciplina del recesso del viaggiatore, considerando la rinuncia al viaggio come una scelta derivante da ragioni personali e confermando quindi l’obbligo di sostenere i costi di cancellazione.
La Cassazione ha adottato una diversa interpretazione, valorizzando la particolare natura del contratto di pacchetto turistico.
Secondo i giudici, il viaggio organizzato non consiste soltanto in una serie di servizi coordinati tra loro, ma è finalizzato a soddisfare un interesse specifico del consumatore: quello di trascorrere un periodo di svago, riposo, arricchimento culturale o ricreativo.
La “finalità turistica” del viaggio (e del contratto)
Proprio questa “finalità turistica” costituisce un elemento essenziale del contratto.
Per la Suprema Corte, l’impossibilità sopravvenuta non si verifica soltanto quando il fornitore non è più in grado di eseguire la prestazione, ma anche quando il cliente, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, non può più trarne alcuna utilità.
In tali situazioni viene meno la causa concreta del contratto e l’obbligazione si estingue, con il conseguente diritto alla restituzione delle somme corrisposte.
La sentenza affronta anche il tema delle polizze assicurative contro l’annullamento del viaggio.
La presenza di una polizza assicurativa, per la Cassazione non è fondamentale
Secondo la Cassazione, la presenza di una copertura assicurativa non modifica la qualificazione giuridica della vicenda e non consente di ricondurre automaticamente il caso a una semplice rinuncia del viaggiatore.
L’assicurazione opera infatti su un piano distinto, riguardando la gestione del rischio e gli eventuali rapporti economici conseguenti, senza incidere sul diritto del cliente al rimborso derivante dall’impossibilità sopravvenuta di realizzare lo scopo del viaggio.
Con questa decisione, la Corte conferma un principio di particolare rilievo per la tutela dei consumatori: quando una causa indipendente dalla volontà del turista impedisce la fruizione della vacanza e ne vanifica la funzione essenziale, il contratto può sciogliersi con il diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato.