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La legge 104 diventa 106: cosa cambia da gennaio 2026

Nuove misure operative che riguardano sia i permessi retribuiti sia i congedi per chi convive con patologie oncologiche, croniche o invalidanti

La legge 104 diventa 106: cosa cambia da gennaio 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore importanti integrazioni normative accanto alla Legge 104/1992, in favore dei lavoratori affetti da malattie gravi e di chi assiste familiari in tali condizioni.

In particolare, la Legge 18 luglio 2025 n. 106 — pubblicata il 25 luglio 2025 e in vigore dal 9 agosto 2025 — introduce nuove misure operative che riguardano sia i permessi retribuiti sia i congedi per chi convive con patologie oncologiche, croniche o invalidanti.

Di seguito una panoramica delle principali disposizioni.

Permessi retribuiti aggiuntivi

La legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i lavoratori pubblici e privati affetti da:

  • patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce,
  • malattie croniche o invalidanti (anche rare) che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%

possono usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito dedicate a visite specialistiche, esami strumentali, analisi clinico-chimiche o microbiologiche e altre cure mediche frequenti.

Tali ore si aggiungono ai permessi già previsti dalla Legge 104/1992 e dai contratti collettivi: la norma specifica infatti che sono “in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali”.

È disposto altresì che i genitori di figli minorenni affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74% possano usufruire delle stesse ore di permesso.

La copertura contributiva per queste ore è garantita: l’azienda continua a riconoscere la retribuzione e il periodo è titolato a contribuzione figurativa.

Congedo straordinario fino a 24 mesi e smart working prioritario

Oltre ai permessi, la Legge 106/2025 introduce un congedo non retribuito (cioè senza retribuzione diretta) fino a 24 mesi, continuativi o frazionati, per i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) affetti da patologie oncologiche o croniche/invalidanti con invalidità ≥ 74%.

Durante questo periodo:

  • è garantita la conservazione del posto di lavoro;
  • non viene versata la normale retribuzione;
  • il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini pensionistici, salvo che il lavoratore non lo riscatti volontariamente versando i contributi.

Al termine del congedo, il dipendente ha diritto in via prioritaria all’accesso alla modalità di lavoro agile (smart working), se la mansione lo consente.

Per i lavoratori autonomi con incarichi continuativi è prevista la possibilità di sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni all’anno, mantenendo comunque la propria posizione previdenziale e contributiva.

Requisiti e condizioni operative

  • La Legge 106/2025 si applica ai dipendenti pubblici e privati.
  • Il diritto alle tutele è legato al riconoscimento della patologia oncologica, cronica o invalidante (anche rara), con invalidità civile pari o superiore al 74%.
  • È necessario che il periodo di congedo venga fruito dopo l’esaurimento degli altri istituti di assenza giustificata spettanti al lavoratore.
  • Per fruire delle ore di permesso e del congedo è richiesta una certificazione medica rilasciata da medico di medicina generale o specialista presso struttura pubblica o privata accreditata.

Implicazioni pratiche e importanza

Queste modifiche normative segnano un passo rilevante nell’ampliamento delle garanzie per i cosiddetti “lavoratori fragili”, ovvero persone che convivono con patologie gravi e che necessitano spesso di controlli, terapie o periodi di assenza dal lavoro.

Per le aziende e i professionisti delle risorse umane è fondamentale adeguarsi tempestivamente: occorre aggiornare i regolamenti interni, prevedere la gestione delle richieste di permesso e congedo, e garantire la corretta copertura contributiva.

Allo stesso tempo, per il lavoratore è importante verificare i requisiti – in particolare il grado di invalidità riconosciuto – e rivolgersi al medico competente o al sistema sanitario per la certificazione necessaria.

Check-list operativa

Di seguito, vi proponiamo una check-list operativa per mettere in pratica le tutele introdotte dalla Legge 18 luglio 2025 n. 106 (in vigore dal 9 agosto 2025) per i lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti.

Cosa deve fare il lavoratore

1. Verifica dei requisiti

  • Accertati di avere un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%, oppure essere affetto da patologia oncologica, cronica o invalidante che rientri nel campo di applicazione della legge.
  • Se sei genitore di un figlio minorenne con patologia grave/invalidante con grado ≥ 74%, valuta che le tutele si estendono anche a te.
  • Verifica che il tuo rapporto di lavoro (pubblico o privato) rientri nelle casistiche previste dalla legge.

2. Raccolta della documentazione medica

  • Procurati certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista che ti cura, in struttura pubblica o privata accreditata.
  • Conserva copia del riconoscimento dell’invalidità (se richiesto) o altra documentazione utile che dimostri la patologia e l’impatto lavorativo.
  • Prepara, se necessario, documentazione per il figlio minorenne (se ricorrente) che dimostri grado di invalidità e patologia grave.

3. Richiesta di permessi retribuiti (dal 1° gennaio 2026)

  • Verifica che la tua azienda/ente sia pronta ad applicare le 10 ore annue di permesso retribuito in aggiunta ai permessi già previsti.
  • Presenta la domanda al datore di lavoro indicando: finalità del permesso (visite, esami, terapie), durata ore, e allegando certificato medico.
  • Verifica che le ore siano riconosciute con copertura contributiva figurativa.
  • Mantieni tracciatura: data, tipo di visita/esame, ore utilizzate, autorizzazione ricevuta.

4. Richiesta del congedo non retribuito fino a 24 mesi

  • Valuta la necessità di richiedere il congedo continuativo o frazionato fino a 24 mesi, per affrontare cure, periodi di assenza prolungata.
  • Presenta domanda al datore di lavoro, indicando inizio, durata, eventuale frazionamento del periodo.
  • Accertati che siano esauriti altri periodi di assenza giustificata (comporto/contratto) prima di attivare questo congedo.
  • Verifica che durante il congedo il posto sia conservato, ma che non ci sia retribuzione, e che il periodo non concorra all’anzianità di servizio o previdenziale (salvo riscatto).
  • Al termine del congedo, chiedi in via prioritaria la modalità di lavoro agile (smart working), se compatibile con la mansione.

5. Monitoraggio e comunicazione

  • Tieni aggiornato il tuo datore di lavoro/HR circa eventuali cambiamenti della tua condizione di salute, terapie in corso, necessità di nuove visite o esami.
  • Conserva copia delle comunicazioni inviate/ricevute, domande presentate, autorizzazioni ottenute.
  • Verifica annualmente il saldo delle ore di permesso utilizzate e quelle residue.
  • In caso di rientro dal congedo o cambio mansione, assicurati che il datore di lavoro rispetti la priorità per lavoro agile e che non ci siano discriminazioni.

Clicca qui per scaricare un modello da editare per la richiesta permessi retribuiti Legge 106.

Clicca qui per scaricare un modello da editare per la richiesta congedo non retribuito 24 mesi Legge 106.

Cosa deve fare il datore di lavoro o l’Ufficio HR

1. Adeguamento regolamenti interni

  • Inserisci nei regolamenti aziendali o nel manuale delle politiche interne la previsione dei nuovi permessi (10 ore annue) e del congedo fino a 24 mesi.
  • Prevedi modalità di richiesta, gestione, autorizzazione, contabilità del monte-ore e, nel caso del congedo, modalità di rientro.
  • Assicurati che la modulistica interna sia aggiornata (domande, certificati, registro ore, ecc.).

2. Verifica requisiti e supporto al lavoratore

  • Ricevi e verifica la certificazione medica del lavoratore (o del figlio minorenne) che attesti la patologia, l’invalidità ≥ 74% se richiesto, etc.
  • Coordina con il medico competente aziendale (se presente) o con la sorveglianza sanitaria per valutare compatibilità mansione/fragilità.
  • Prevedi un piano di rientro e supporto (ad esempio lavoro agile, modifica orario, mansione compatibile) per i soggetti tutelati.

3. Gestione operativa dei permessi e congedi

  • Implementa un registro interno: nominativo lavoratore, ore di permesso spettanti/fruiti, tipo di prestazione (visita, esame, terapia).
  • Per il congedo: verifica che il periodo richiesto sia compatibile e che non siano pendenti altri istituti di assenza.
  • Garantire che durante il congedo venga mantenuto il posto di lavoro, ma chiarire che non c’è retribuzione e che il periodo non contribuisce all’anzianità/previdenza senza riscatto.
  • Gestire il rientro: offrire lavoro agile se compatibile, garantire condizioni non discriminatorie.

4. Formazione e comunicazione interna

  • Forma il personale HR, line manager e responsabili sull’esistenza della legge 106/2025, sui diritti dei lavoratori fragili e sulle modalità operative.
  • Comunica internamente ai dipendenti (newsletter, intranet) l’esistenza delle nuove tutele, chi può accedervi, modalità di richiesta.
  • Prevedi un canale di supporto interno (HR o referente) a cui i lavoratori possano rivolgersi per informazioni e orientamento.

5. Monitoraggio e controllo

  • Verifica annualmente che le ore di permesso e i congedi siano gestiti correttamente e che non vi siano ipotesi di discriminazione o mancata applicazione.
  • Assicurati di registrare la copertura contributiva figurativa per i permessi retribuiti.
  • Prepara reportistica interna (numero di lavoratori che hanno fruito delle tutele, monte ore, durata congedi) per eventuali controlli o audit interni.