In Svizzera serviranno 460mila lavoratori: i posti più ricercati e quanto guadagnano i frontalieri
Le nuove disposizioni fiscali, però, potrebbero rendere meno appetibile la scelta
In Svizzera, entro i prossimi 10 anni, potrebbero mancare tra i 297mila e addirittura i 460mila lavoratori, per altrettanti posti disponibili e non coperti. Un problema potenzialmente enorme per l’economia elvetica, ma - inevitabilmente - una potenziale occasione storica per i frontalieri e per gli italiani che sperano di trovare lavoro oltre confine. Ma quali sono i lavori più ricercati? E quanto guadagnano i frontalieri?
In Svizzera potrebbero presto mancare migliaia di lavoratori
Come racconta Como Zero, secondo lo studio - rilanciato dalla Rsi - il problema è destinato a farsi sempre più grave guardando sia al medio sia al lungo termine. E questo perché la potenziale forza lavoro locale si ridurrà con il pensionamento della generazione nata negli anni Sessanta. Contestualmente, ci saranno meno nuove assunzioni, in una sorta di spirale viziosa.
A detta degli imprenditori svizzeri, l’offerta interna di manodopera e forza lavoro diminuirà di circa 297mila unità a tempo pieno da qui al 2035. E per converso, al fine di mantenere l’attuale benessere sarebbero necessari 163.000 dipendenti in più. In totale, dunque, secondo le stime dell’economia, alla Svizzera mancheranno circa 460.000 dipendenti tra 10 anni.
Le due associazioni chiedono misure politiche. L’obiettivo è quello di utilizzare meglio la forza lavoro svizzera. Ma il Paese non può fare a meno degli stranieri:
“La libera circolazione delle persone dall’UE è un importante fattore di successo per la Svizzera – affermano gli autori – È fondamentale per le aziende svizzere avere accesso alla manodopera straniera in considerazione delle tendenze demografiche”.
L’avvertenza, però, è che l’impiego di lavoratori stranieri rimanga “sussidiario e il più possibile socialmente accettabile”.
Quanto guadagnano i frontalieri e i lavori più comuni
Tra i lavori che i frontalieri svolgono più spesso in Svizzera ci sono sicuramente gli impieghi nella ristorazione, nel settore sanitario e nel settore dell’edilizia. Vediamo quali sono gli stipendi indicativi per questi lavori svolti dai frontalieri in Svizzera
Settore della ristorazione e dell’ospitalità
Ruoli principali: Camerieri, cuochi, baristi, addetti alle pulizie.
Stipendio medio mensile: Tra i 2.800 e i 4.000 CHF.
Settore della produzione e della logistica
Ruoli principali: Operai di fabbrica, magazzinieri, carrellisti, addetti alla produzione.
Stipendio medio mensile: Tra i 3.500 e i 4.500 CHF.
Settore sanitario e assistenziale
Ruoli principali: Infermieri, assistenti sanitari, operatori socio-sanitari (OSS).
Stipendio medio mensile: Tra i 4.000 e i 5.500 CHF.
Settore dell’edilizia
Ruoli principali: Muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici.
Stipendio medio mensile: Tra i 4.000 e i 5.500 CHF.
Settore dei servizi alla persona
Ruoli principali: Colf, badanti, babysitter.
Stipendio medio mensile: Tra i 2.500 e i 3.500 CHF.
Uno su quattro è italiano
Calano i frontalieri in Canton Ticino, mentre in Svizzera nell’ultimo quinquennio i numeri totali sono cresciuti tantissimo. E nella Confederazione, oggi, poco meno di un frontaliere su 4 è italiano.
Per quanto riguarda il Ticino, in totale sono 79.303 i frontalieri nel terzo trimestre del 2024, dato in calo dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Alla fine di settembre, il numero complessivo di persone straniere con un permesso G attive in Svizzera era pari a circa 403 mila, in aumento del 2,4% rispetto al terzo trimestre del 2023.
Venendo alle nazionalità, poco più della metà di tutti i frontalieri è domiciliata in Francia (57,4%), mentre il 23,0% in Italia e il 16,4% in Germania.
Su un tempio più lungo, negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è aumentato da 339 mila nel terzo trimestre del 2019 a 403 mila nel terzo trimestre 2024, il che corrisponde a un incremento del 19,0%.
Le nuove disposizioni fiscali per i frontalieri
L’entrata in vigore a partire dal 17 luglio 2023 dell’Accordo sottoscritto fra Italia e Svizzera il 23 dicembre 2020 – che sostituisce quello precedente sottoscritto il 3 ottobre 1974 (di seguito, “Accordo del 1974”) – ha rinnovato fortemente l’attuale disciplina, occupandosi di fornire una più dettagliata descrizione dell’ambito soggettivo (“nuova” definizione di lavoratore frontaliere) e territoriale (definizione di “zona di confine”) a cui si riferisce, ma soprattutto introducendo un nuovo criterio di tassazione dei redditi in questione che trova, tuttavia, una diversa attuazione a seconda della data in cui il lavoratore frontaliere ha iniziato a svolgere la propria attività.
Nuova definizione di “lavoratore frontaliere”
In via preliminare, occorre evidenziare come l’Accordo ha rappresentato l’occasione di fornire una più aggiornata definizione di lavoratore frontaliere – valevole, a differenza del precedente Accordo del 1974, per entrambi i Paesi (cd. principio di reciprocità) – che viene ora identificata nella figura del lavoratore che:
- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato (da intendersi, come meglio specificato da parte dello stesso Accordo, per la Svizzera i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese, per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano), per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa d’affari di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Nuovi criteri di tassazione, regime transitorio e distinzione fra “nuovi” e “vecchi” frontalieri
È proprio dal punto di vista delle modalità di applicazione del prelievo fiscale applicata sulla retribuzione dei lavoratori frontalieri che l’Accordo si è discostato notevolmente rispetto al precedente.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo, infatti, si è passati da un’imposizione esclusiva in Svizzera delle prestazioni lavorative dei (soli) frontalieri italiani che esauriva ogni tipologia di adempimento fiscale che il lavoratore doveva effettuare con riferimento al reddito di lavoro percepito ad una tassazione concorrente tra Paese della fonte, mediante applicazione di una ritenuta alla fonte, e Paese di residenza mediante tassazione integrale del reddito percepito previa presentazione della dichiarazione dei redditi personale.
In considerazione della riconosciuta facoltà ad entrambi i Paesi di applicare un proprio prelievo fiscale sul reddito percepito dai lavoratori frontalieri, l’Accordo prevede specificatamente anche le metodologie attraverso le quali gli stessi si impegnano ad eliminare la doppia imposizione che si viene a verificare in capo ai propri residenti fiscali; questo avviene, in particolare, per quanto riguarda la Svizzera attraverso l’applicazione di un’imposizione del reddito prodotto in Italia da parte del lavoratore frontaliere svizzero ridotta del 20% (cd. “metodo dell’esenzione”) mentre per quanto riguarda l’Italia attraverso la previsione di una franchigia non soggetta a tassazione (innalzata dal 1° gennaio 2024 da 7'500 a 10'000 euro) ed il riconoscimento del credito per le imposte estere ex art. 165 del TUIR.
In considerazione del notevole impatto che il “nuovo” criterio di tassazione concorrente avrà tanto in termini di carico fiscale, quanto in termini di adempimenti fiscali da porre in essere, l’accordo prevede un rilevante distinguo fra:
- i vecchi frontalieri (da identificarsi in tutti coloro che svolgono o hanno svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico fra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo,17 luglio 2023) i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione;
- i nuovi frontalieri (da identificarsi in tutti coloro che hanno iniziato/inizieranno a svolgere un’attività di lavoro dipendente in Svizzera dopo il 17 luglio 2023) i quali, ad esclusione del solo primo periodo di imposta 2023 (in cui troveranno applicazione le vecchie regole con la sola imposizione da parte della Svizzera), risulteranno soggetti alla tassazione concorrenti dei due Paesi.
Nulla, invece, risulta cambiato per quanto riguarda i lavoratori frontalieri “fuori fascia” (soggetti che risiedono al di fuori della fascia dei 20 km dal confine con l’altro stato) i quali, continueranno ad essere soggetti ordinariamente a tassazione in Italia (con tuttavia il riconoscimento dell’innalzamento della franchigia d’esenzione a 10'000 euro a partire dal 2024) non potendosi avvalere, ora in vigenza dell’Accordo come in precedenza con l’Accordo del 1974, del regime fiscale speciale previsto per il lavoro frontaliere.
Da ultimo, molto brevemente, si deve segnalare come i vecchi frontalieri risultano tenuti a versare alla propria regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (cd. “tassa sulla sanità”) che verrà applicata con decisione di ogni singola regione nella misura compresa fra un valore minimo del 3 % cento e un valore massimo del 6%, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, da applicarsi a decorrere dall'anno 2024.
La nuova imposta sostitutiva per i residenti nei “nuovi“ Comuni di confine
Le novità introdotte dal Decreto Omnibus hanno trovato la propria giustificazione nella circostanza che l’elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera predisposto dalle autorità italiane e contenuto nell’Allegato B presenta un numero di 72 comuni che non erano, invece, ricompresi negli elenchi predisposti ai fini dell’applicazione dell’Accordo del 1974 da parte dei Cantoni di confine (Grigioni, Ticino e Vallese).
Proprio al fine di evitare possibili discriminazioni afferenti il trattamento tributario sulle retribuzioni percepite dai lavoratori frontalieri residenti in questi comuni 72 “aggiuntivi” elencati nell’Allegato B ma non negli elenchi predisposti dai singoli Cantoni, assicurando agli stessi un carico impositivo corrispondente a quello che avrebbero subito se fosse stato loro applicato il regime transitorio previsto per i Vecchi frontalieri, è stata introdotta l’opzione per l’applicare tale nuovo regime d’imposizione sostitutivo.
Modalità d’applicazione della nuova imposta sostitutiva
- In considerazione che ai sensi dell’Accordo i redditi percepiti dai Nuovi frontalieri sono assoggettati a tassazione in Svizzera nella misura dell’80% mentre, invece, in misura piena (100%) per i Vecchi frontalieri cui trova applicazione il regime transitorio, al fine di assicurare un medesimo carico fiscale l’art. 6 del Decreto Omnibus ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 25% dell'imposta versata in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente.
L’opzione per l’applicazione del regime sostitutivo in argomento risulta possibile qualora sussistano le seguenti condizioni: - Residenza: il lavoratore deve essere residente in uno dei comuni elencati nell’Allegato 1 del Decreto Omnibus (ie in uno dei 72 nuovi comuni in precedenza non riportati nelle liste dei Cantoni);
- Status di frontaliere: Il lavoratore deve qualificarsi come frontaliere ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo;
- Impiego in Svizzera: il lavoratore alla data di entrata in vigore dell’Accordo (17 luglio 2023) o nel periodo precedente ricompreso fra il 31 dicembre 2018 ed il 17 luglio 2023 deve (doveva) essere impiegato in uno dei cantoni di confine, presso un datore di lavoro residente in Svizzera o con una stabile organizzazione o base fissa nello stesso Paese;
- Tassazione in Svizzera: il reddito da lavoro dipendente deve essere soggetto a tassazione in Svizzera, in conformità con i criteri stabiliti nell'articolo 3 dell'Accordo (i.e. un’imposizione del reddito prodotto in Italia da parte del lavoratore frontaliere svizzero ridotta del 20%).
La scelta di aderire al regime in parola deve essere esercitata da parte del lavoratore frontaliere nella propria dichiarazione dei redditi annuale, con il pagamento della relativa imposta sostitutiva entro l’ordinaria scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dalla quale non potranno detrarre le imposte pagare in Svizzera.
Da ultimo, anche coloro che eserciteranno tale opzione saranno tenuti a pagare la tassa sulla sanità che potranno detrare nella misura del 20% dall’imposta sostitutiva dovuta.