Esenzione ticket per reddito: chi ne ha diritto e cosa fare
Ecco tutte le categorie che possono beneficiare di un sostegno per le prestazioni sanitarie
Forse non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità di godere dell'esenzione del ticket sanitario per reddito. Ma chi ne ha diritto? Vediamo insieme le casistiche.
Esenzione ticket per reddito
L’assistito esente per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie ed appropriate alla propria condizione di salute.
E' bene sapere anche che l’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica. Per ulteriori informazioni in materia di partecipazione al costo dei farmaci di fascia A, è necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza.
Chi ha diritto all'esenzione ticket per reddito
Hanno diritto all’esenzione per reddito, i cittadini che appartengono alle seguenti categorie:
- (CODICE E01): Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
- (CODICE E02): Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
- (CODICE E03): Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
- (CODICE E04): Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Esenzione ticket per reddito: cosa fare
Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica
Già dal 2011 nelle Regioni sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009.
Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’interessato, se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta come accadeva in precedenza.
Alcune tipologie di utenti, pur avendo diritto all’esenzione dal ticket, non compaiono nella lista del proprio medico curante: sono coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati al minimo e pensionati sociali) e i disoccupati; questi assistiti devono autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso la ASL di residenza che rilascia un apposito attestato. Analogamente, deve rivolgersi alla propria ASL di residenza l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella lista in possesso del medico.I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
Se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria ASL di residenza.