L'Inps spiega

Come cambia il congedo parentale 2023: tutte le novità sulla maternità e la paternità

Un mese indennizzato all80% anziché al 30%

Come cambia il congedo parentale 2023: tutte le novità sulla maternità e la paternità
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Cambiano le regole del congedo parentale 2023. Qualcuno lo ha anche ribattezzato "super congedo", anche se nella realtà dei fatti le novità sono piuttosto limitate. Vediamo di cosa si tratta.

Congedo parentale 2023: le novità

La novità è contenuta nella Legge di Bilancio approvata dal Governo Meloni ed è stata oggetto dell'ultima circolare Inps (45/2023), pubblicata proprio nei giorni scorsi. Non cambia la durata complessiva del periodo di congedo che spetta ai genitori: 10 mesi tra madre e padre, che possono diventare 11 se il padre prende almeno 3 mesi di congedo facoltativo entro i primi 12 anni di vita del figlio. I periodi indennizzabili sono invece in tutto 9 mesi, dei quali i primi 3 mesi per ciascuno non trasferibili all’altro genitore.

La vera novità sta nel fatto che un mese sarà retribuito all'80%, e non al 30% dello stipendio, e spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o non è dipendente, se il papà, lavoratore dipendente, fruisce di un giorno almeno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo. Si potrà usufruirne entro il sesto anno dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia nel caso di adozione o affidamento).

Maternità 2023: l'esempio

Per comprendere più facilmente la novità, l'Inps propone anche un esempio chiarificatore che riguarda due genitori che chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori   (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);
  • 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione

Congedo parentale 2023: come presentare la domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS)
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di patronato.
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