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Risparmio energetico: nuove norme per i dispositivi in stand-by

Le ha adottate la Commissione Europea e porteranno benefici ai consumatori e minor utilizzo di CO2

Risparmio energetico: nuove norme per i dispositivi in stand-by
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Risparmio energetico: la Commissione Europea ha adottate nuove norme per ridurre i consumi dei dispositivi in stand-by. Stiamo parlando di lavatrici, televisori e console portatili per videogiochi quando questi sono in modalità stand-by.

Risparmio energetico, le nuove norme

Le norme rivedute apportano una serie di modifiche al regolamento sulla progettazione ecocompatibile del 2008 relativo al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento, il cui ultimo aggiornamento risale al 2013. Le nuove norme fanno seguito a un’ampia consultazione e all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Le modifiche tengono conto degli sviluppi tecnologici e del mercato avvenuti negli ultimi anni e ampliano il campo di applicazione della normativa, includendo ora, ad esempio, i prodotti provvisti di un alimentatore esterno a bassa tensione, come piccole apparecchiature di rete (tra i quali router per il Wi-Fi e modem) o altoparlanti senza fili.

I benefici che si otterranno

Secondo le stime della Commissione, riducendo la quantità di energia elettrica consumata dai prodotti in modalità “risparmio energetico”, entro il 2030 si produrrà un risparmio energetico annuale di 4 TWh, corrispondente a un risparmio annuale di CO2 pari a 1,36 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Ciò apporterà anche benefici ai consumatori, riducendo i costi delle bollette e permettendo così un risparmio totale stimato di 530 milioni di euro all’anno entro il 2030.

Due anni di transizione

Grazie alle norme rivedute, le informazioni sul consumo energetico dei dispositivi in modalità “stand-by”, “spento” e “stand-by in rete”, nonché sulla quantità di tempo necessaria ai prodotti per raggiungere automaticamente una di queste modalità, saranno più facilmente accessibili ai consumatori. Le aziende produttrici hanno ora a disposizione un periodo di transizione di due anni prima che le nuove norme entrino in vigore.

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