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Tassa sul fumo: aumenti anche per le sigarette elettroniche

Dal primo gennaio le imposte di consumo aumenteranno del cinque per cento sia sui prodotti contenenti nicotina, sia per quelli senza.

Tassa sul fumo: aumenti anche per le sigarette elettroniche
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Il dado è tratto: la Legge di Bilancio 2021 ha ottenuto il via libera in Senato mercoledì 30 dicembre 2020 e quindi dal prossimo mese si introducono le variazioni in materia di imposta di consumo anche sulle sigarette elettroniche, oltre che sui prodotti da fumo.

Tassa sul fumo, ecco quanto si alzeranno i prezzi

Le modifiche nell'ambito dei prodotti da fumo interessano anche quelli da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, con o senza nicotina, ma sono esclusi quelli venduti come dei medicinali. Più nello specifico ecco come cambieranno le imposte sul consumo:

  • al 15 (con nicotina) e al 10 (senza nicotina) per cento dal primo gennaio
  • al 20 e al 15 per cento nel 2022
  • al 25 e al 20 per cento dal primo gennaio del 2023

In riferimento ai tabacchi da inalazione senza combustione sono state stabilite nuove aliquote di imposta.

  • 30 per cento da gennaio 2021
  • 35 per cento l'anno successivo
  • 40 per cento dal primo gennaio 2023

La novità della Legge di Bilancio

Il vero aspetto innovativo, dunque, riguarda proprio le sigarette elettroniche. Il comma 1124 del primo articolo, infatti, modifica l'articolo già esistente in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, che prevedeva aliquote ferme al 10 per cento per i prodotti con nicotina, e al 5 per quelli senza nicotina. Un aumento, quindi, annuo pari al 5 per cento fino al 2023.

Produttori obbligati a fornire un campione di ogni prodotto

Il soggetto autorizzato alla commercializzzione è inoltre obbligato a versare una cauzione pari al 10% dell’imposta che grava su tutto il prodotto giacente, comunque non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione relativa al pagamento dell’imposta.

Dal 1° aprile 2021, i prodotti possono circolare esclusivamente se vengono applicati appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenza.

Tali contrassegni devono essere in lingua italiana e sono specificati con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione e le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili:

  • di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza;
  • di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico.

E ancora, sempre con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti in questione

Devono essere rispettati i seguenti criteri

  1. prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
  2. effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
  3. non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
  4. presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.
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