Cassa integrazione per il caldo: come funziona e chi può richiederla
Lavori all'aperto ma non solo. Se le temperature (anche percepite) superano i 35° C possono scattare gli ammortizzatori sociali.
Nei giorni scorsi Inps e Inail, in relazione al grande caldo di questa estate, hanno approvato la concessione della cassa integrazione per eventi meteo, che spetta a coloro che non possono svolgere il proprio lavoro a causa del grande caldo di questa estate.
Cassa integrazione per il caldo: come funziona e chi può richiederla
Ma come funziona? E chi può usufruirne? Per fare chiarezza l'Inps ha pubblicato un messaggio di integrazione per illustrare tutte le specifiche dell'ammortizzatore sociale "estivo".
Il datore di lavoro può richiedere la cassa integrazione straordinaria per i propri dipendenti quando le temperature (anche percepite) superano i 35° C.
Ma la cosa non vale per tutti. Altri fattori da tenere in considerazione sono la tipologia di attività e le modalità con le quali viene svolta, che possono far percepire al lavoratore temperature estreme anche quando il termometro segna meno di 35° C.
Qualche esempio
L'Istituto per la previdenza fa anche qualche esempio chiarificatore, parlando di lavori di stesura del manto stradale, di rifacimento delle facciate e dei tetti degli edifici, quelli svolti all’aperto con indumenti di protezione e, in generale, tutti quelli svolti in luoghi dove non è possibile proteggersi dal sole o in cui vengono utilizzati materiali o macchinari particolarmente sensibili al calore.
Ma non solo. L'ammortizzatore può essere richiesto anche per chi lavora al chiuso ma che non abbia a disposizione sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non direttamente imputabili al datore di lavoro.
I documenti
Quali documenti servono? Il datore di lavoro deve compilare la domanda e la relazione tecnica indicando correttamente:
- i giorni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
- il tipo di lavorazione in atto in tali giornate
- le cause che hanno determinato la stessa sospensione o la riduzione dell’attività
La cassa integrazione interviene nel caso in cui ci siano dei rischi o dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori, purché i motivi non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.