Sì alla Cassa integrazione se le temperature superano i 35 gradi
L'ok dell'Inps: valgono anche le temperature percepite.
In questa estate caldissima lavorare è molto complicato. E in caso di temperature record arriva la "contromossa" di Inps e Inail. Le aziende potranno chiedere la cassa integrazione in caso il termometro superi i 35 gradi centigradi.
Temperature sopra i 35 gradi, sì alla cassa integrazione
A certificare la cosa una nota congiunta di Inps e Inail in merito alla pubblicazione delle linee guida Inail per prevenire le patologia da stress termico.
"Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature percepite”.
LA NOTA DI INPS E INAIL INTEGRALE
I lavori più a rischio
La causale "eventi meteo" può essere utilizzata dall'azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del clima troppo caldo. Ci sono poi anche lavori considerati più a rischio:
- stesura del manto stradale
- rifacimento di facciate e tetti di costruzioni
- lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione
Dell'elenco fanno anche parte "tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore".
Rischio infortuni
L'obiettivo, ca va sans dire, è ridurre il rischio di infortuni sul lavoro. Secondo l'Inail, infatti, l’esposizione prolungata ad alte temperature può determinare "attraverso meccanismi biologici complessi, una perdita di attenzione ed una minore capacità di reagire agli eventi imprevisti, determinando un rischio di infortunio soprattutto in settori come l’edilizia e l’agricoltura".
Ma al di là delle temperature, c'è poi un'ulteriore specifica, proprio tesa a evitare infortuni:
"Indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive".